Notifica: Servizio postale privato

 

Nella Sentenza n. 3240 del 13 luglio 2015 della Ctr Lombardia, i Giudici osservano che, nel processo davanti alle Commissioni tributarie, una della forme di notificazione degli atti è proprio quella che si attua, mediante spedizione diretta, cioè senza intermediazione di un Ufficiale notificatore, dell’atto, a mezzo del Servizio postale, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In base all’art. 16, comma 5 del Dlgs. n. 546/92, la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, ovvero, nel giorno in cui il plico viene affidato al servizio postale, per il successivo inoltro e recapito al destinatario, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. In materia, vale il principio generale secondo cui l’avviso di ricevimento di una raccomandata postale costituisce atto pubblico, le cui attestazioni godono di fede privilegiata, per cui non può essere esteso alle notificazioni eseguite tramite un Servizio di posta privata. I Giudici lombardi sottolineano che la ratio di tale principio trova fondamento nel fatto che la spedizione dell’atto in plico aperto avviene, se non con consegna diretta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 del Cc. e, quindi, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione eseguita per il tramite dell’Ufficiale giudiziario. Tale privilegio non può essere esteso alle notificazioni eseguite tramite un Servizio di posta privata, in quanto gli Agenti postali che svolgono tale Servizio non rivestono la qualità di pubblici ufficiali e, pertanto, i loro atti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.

Ctr Lombardia – Sentenza n. 3240 del 13 luglio 2015[1]

Endnotes:
  1. Ctr Lombardia – Sentenza n. 3240 del 13 luglio 2015: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2015/09/Ctr-Lombardia-Sentenza-n.-3240-del-13-luglio-2015.doc

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.