Nella Sentenza n. 456 del 30 giugno 2020 della Ctr Toscana, i Giudici affermano che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di Posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, la Suprema Corte ha chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell’atto non impedisce l’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Quindi, il rinvio operato dall’art. 26, comma 5 del Dpr. n. 602/1973 e dell’art. 60 del Dpr. n. 600/1973 – il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel Processo civile – comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 del Cpc. Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che se il contribuente impugna una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione e anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, egli può agire indifferentemente nei confronti, tanto dell’Ente impositore quanto del Concessionario, senza che sia configurabile tra i 2 soggetti alcun litisconsorzio necessario. Ai sensi dell’art. 39 del Dlgs. n. 112/1999, il Concessionario che agisce come sostituto processuale dell’Ente creditore ha l’onere di chiamare in giudizio l’Ente impositore, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.




