by Redazione | 07/07/2015 8:27
Nella Sentenza n. 966/03/14 del 30 giugno 2014 la Ctp Frosinone afferma che la cartella di pagamento emessa nei confronti di una Società cancellata dal Registro delle imprese circa 2 anni dopo la cancellazione è nulla. Si tratta di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche l’intimazione opposta deve essere dichiarata nulla perché diretta a Società estinta e cancellata. Inoltre i Giudici osservano che in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, allorché un soggetto venga raggiunto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio e nella qualità di legale rappresentante e/o liquidatore
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