Nella Sentenza n. 1049 del 14 febbraio 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che nel giudizio amministrativo la nullità del provvedimento, anche se rilevabile d’ufficio dal Giudice in applicazione del generale principio previsto dall’art. 1421 del Cc., è questione di diritto e mai di fatto. Sicché l’errore eventualmente compiuto dal Giudice nel non rilevarne ex officio la nullità non è mai censurabile in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, del Cpc. in quanto non assimilabile, in nessun modo, ad una “svista” o “errore dei sensi”. Inoltre, i Giudici precisano che l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del Giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il Giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio. Sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la Sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato