Nuove assunzioni Enti Locali: normativa e limiti in un parere della Corte dei conti Umbria

Nella Delibera n. 28 del 29 febbraio 2016 della Corte dei conti Umbria, viene chiesto con un primo quesito se, nel corso dell’anno 2016, sia possibile prevedere ed effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato a valere sui resti assunzionali del biennio 2012-2013 (considerato che quelli dei 2014 sono vincolati alle mobilità da Enti di area vasta), non utilizzati né nell’annualità 2014, né in quella 2015, da effettuarsi con l’ordinaria disciplina assunzionale e diverse dalle mobilità da Enti di Area vasta. La Sezione rileva che il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del Dl. n. 78/15, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14, va inteso “in senso dinamico”, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, la Sezione osserva che l’anno da assumere come parametro di riferimento di detto triennio è, per l’appunto, quello in cui si intende effettuare le assunzioni (e quindi, nel caso di specie, l’anno 2016). Pertanto, la Sezione statuisce che il Comune in questione non possa utilizzare a fini assunzionali, nell’anno 2016, i “resti” del 2012, non essendo tale anno incluso nel triennio antecedente l’anno della prevista assunzione, e cioè l’anno 2016. Inoltre, la Sezione considera che l’art. 1, comma 228 della Legge n. 208/15, ha introdotto ulteriori vincoli alla facoltà assunzionale di Regioni ed Enti Locali, disponendo che le Amministrazioni di cui all’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 “possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente…”.

Con il secondo quesito l’Ente chiede se sia possibile effettuare nuove assunzioni, con le ordinarie procedure selettive, non previste nelle programmazioni triennali del fabbisogno delle annualità 2013-2015, in quanto queste ultime si sono interamente sviluppate e concluse. La Sezione afferma che la facoltà di assumere personale è subordinata, sia al rispetto dei vincoli di finanza pubblica sia all’assolvimento degli obblighi di programmazione finanziaria e contabile del fabbisogno di personale, come disposto dall’art. 3, comma 3, del Dl. n. 90/14 nonché, per gli Enti Locali, dall’art. 91 del Tuel. Pertanto, nessuna assunzione potrà essere mai effettuata se non nell’ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Con il terzo quesito si chiede se tali nuove assunzioni possano comprendere anche l’estensione a tempo pieno dell’orario di lavoro di alcune unità assunte con rapporto di lavoro a tempo parziale. La Sezione equipara ad una nuova assunzione la trasformazione in un rapporto a tempo pieno di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale, il quale pertanto rimane assoggettato ai vincoli assunzionali previsti dalla legge. Quanto sopra affermato si fonda sul disposto dell’art. 3, comma 101, della Legge n. 244/07, il quale stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. Viceversa, nell’eventualità in cui il dipendente sia stato originariamente assunto a tempo pieno e abbia successivamente beneficiato di una riduzione dell’orario di lavoro, la trasformazione del rapporti di lavoro in full-time non è assimilabile ad una nuova assunzione, avendo il lavoratore diritto alla riespansione dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal Ccnl. di Comparto e dalla sussistenza del posto in organico.