“Nuovo Codice dei Contratti pubblici”: forniti nuovi chiarimenti sul versamento dell’Imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’Imposta di bollo con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, fornisce chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’Imposta di bollo con particolare riferimento all’ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

Ambito applicativo

Il “Nuovo Codice degli Appalti” (Dlgs. n. 36/2023) unitamente al Provvedimento AdE n. 240013 e alla Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 [vedasi Entilocalinews n. 27 del 3 luglio 2023] semplificano e circoscrivono puntualmente la disciplina di assolvimento dell’Imposta di bollo sui “nuovi” contratti di appalto.

Per la definizione di “Contratto di Appalto” e quindi per la definizione dell’ambito applicativo, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 13, del “Nuovo Codice degli Appalti”, il quale prevede che sono considerati “contratti di appalto” quei “i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi”.

Per “operatore economico” si intende “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica” [art. 1, comma 1, lett. l), Allegato I.1 del Codice].

Per “stazione appaltante” si intende “qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice” [Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), Allegato I.1 del Codice].

Tornendo all’Imposta di bollo, a rappresentare il riferimento normativo è l’art. 18, comma 10, del “Nuovo Codice degli Appalti” il quale prevede un versamento una tantum a carico dell’appaltatore al momento della stipula del contratto e in proporzione del valore dello stesso.

Gli scaglioni crescenti di Imposta

I valori di Imposta che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto sono riportati nella Tabella “A” – Allegato I4 del Codice, in particolare è stato introdotto un sistema semplificato a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo.

Si precisa che tale modalità di determinazione dell’Imposta di bollo dovuta deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, per i quali l’art. 1, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. n. 642/1972, prevede una differente misura forfetaria del tributo.

Come risulta nella Tabella “A”, i valori di Imposta sono i seguenti:

Euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000;

– Euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a Euro 150.000 e inferiore a Euro 1.000.000;

– Euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000;

– Euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 25.000.000;

– Euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a Euro 25.000.000.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a Euro 40.000.

Proporzionalità in base all’“importo massimo previsto”

Come si evince chiaramente dalla Tabella “A” i valori del bollo non sono correlati alla dimensione cartacea del documento bensì in relazione all’“importo massimo previsto” previsto nel contratto comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Permaneva il dubbio per gli addetti ai lavori se l’importo massivo previsto nel contratto fosse a lordo o al netto di Iva, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare in commento ha chiarito, compatibilmente con l’art. 14, comma 4, del Codice, che l’importo vada considerato al netto di Iva.

Natura sostitutiva del bollo

L’ art. 2, comma 1, dell’Allegato I.4 prevede che il “pagamento dell’Imposta ha natura sostitutiva per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili [per le quali permane la disciplina generale ex art. 13, Tariffa, Dpr. n. 642/1972]”

Per effetto quindi della novità introdotta, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura sostitutiva sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’Imposta di bollo dovuta in forza della disciplina generale.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’Imposta complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla Tabella “A”.

Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l’Imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto fino a concorrenza dell’importo già dovuto.

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’Imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

Responsabilità Solidale

Con riferimento ai soggetti passivi dell’Imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10, dell’art. 18, del “Nuovo Codice degli Appalti” pone l’onere del versamento [solo] a carico dell’aggiudicatario.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, considerato che nell’ambito degli appalti sono sostituite le sole “modalità di calcolo e versamento dell’Imposta di bollo” [permangono quindi i principi della disciplina generale], debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni disciplinato dall’art. 22, del Dpr. n. 642/1972, da tale conclusione si deduce quindi che la stazione appaltante in caso di mancato assolvimento da parte dell’aggiudicatario ha l’obbligo di regolarizzare il contratto ai fini del versamento del bollo entro 15 giorni [dalla data dati di ricezione].

Su tale argomento, a parere di chi scrive, sono necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità telematiche di versamento

Coerentemente con i requisiti di digitalizzazione e semplificazione e al fine di ridurre gli oneri gestionali, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023, stabilisce che l’imposta di bollo di cui all’art. 18, comma 10, è versata, con modalità telematiche, utilizzando il Modello “F24Elide”, vene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento (come “PagoPA”) possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Con la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, tra l’altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento al momento della stipula del contratto:

 “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – art. 18, comma 10, Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

 “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – Sanzione – art. 18, comma 10, Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

 “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – Interessi – art. 18, comma 10, Dlgs, 31 marzo 2023, n. 36”.

Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’art. 3-bis, del Dlgs. n. 463/1997 (Modello Unico Informatico) l’Imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è, invece, ammesso il versamento con modalità virtuale ex art. 15, Dpr. n. 642/1972.

Decorrenza temporale

Le disposizioni (comprese quelle in materia di Imposta di bollo) del “Nuovo Codice degli Appalti” con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

L’Agenzia delle Entrate richiama, inoltre, il comma 2 dell’art. 226 che, con una disposizione transitoria, stabilisce che la previgente disciplina di cui al Dlgs. n. 50/2016 continui ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:

– le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);

– in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Ne consegue, dunque, che le disposizioni in materia di bollo di cui all’art. 18, comma 10 nonché quelle contenute nell’Allegato I.4, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.