Occupazione sede stradale: niente canone concessorio non ricognitorio in conseguenza del solo utilizzo del sottosuolo

Nelle Sentenza n. 1532 del 20 marzo 2017 del Tar Campania, viene chiesto l’annullamento della Delibera del Consiglio comunale recante l’approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione del Canone patrimoniale non ricognitorio che assoggetta a pagamento le “occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa” ovvero “le condutture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche”.

I Giudici napoletani chiariscono che l’imposizione del c.d.“canone non ricognitorio”, di cui agli artt. 25 e 27 del Dlgs. n. 285/92, non può essere attuata dal Comune in conseguenza del solo utilizzo del sottosuolo, ovverosia, in altri termini, a prescindere dall’effettivo utilizzo e occupazione della sede stradale “strictosensu intesa”.L’art. 27, comma 7, del Dlgs. n. 285/92 prevede che “la somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’Ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione”. L’espresso richiamo dell’art. 27 del Dlgs. n. 285/92 alla strada (da intendersi ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 285/92 come “superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza” e non include quindi anche il sottosuolo e il soprasuolo), depone nel senso che l’imposizione di un Canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se consegue ad una limitazione o modulazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico legato essenzialmente alla circolazione di veicoli e persone. Pertanto, sono escluse le modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne impediscono la generale fruizione e la circolazione. Dunque, non si rinviene per la contestata imposizione patrimoniale un valido fondamento normativo, rimanendo di regola esclusa l’occupazione esclusiva dello spazio pubblico in quanto, eccettuato l’eventuale periodo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell’infrastruttura impediscono la piena fruizione della sede stradale – fattispecie però estranea al caso di specie – dopo la posa della rete, la presenza dell’infrastruttura di rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale.