Nella Delibera n. 424 del 26 maggio 2021 dell’Anac, una Società contestava l’operato di una Commissione di gara che aveva effettuato la riparametrazione senza che questa fosse espressamente prevista dalla lex specialis. Inoltre, lamentava la carenza di motivazione in relazione alla valutazione di un criterio dell’offerta tecnica e alla valutazione di congruità dell’offerta anomala dell’operatore economico, risultato aggiudicatario. L’Anac afferma che l’attribuzione del punteggio tecnico alle offerte, così come la valutazione delle giustificazioni dell’anomalia, sono riservati alla discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, ed entrambi sono sindacabili solamente in caso di manifesta illogicità o errore macroscopico. La valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente.
Nella Delibera n. 311 del 13 aprile 2021, l’Anac afferma che la carenza della sottoscrizione dell’offerta tecnica è sanabile qualora, in concreto, gli elementi a disposizione della Stazione appaltante possano far ritenere che l’offerta tecnica sia nel suo complesso ovviamente riconducibile all’operatore economico. Le scelte operate dalla Stazione appaltante in ordine al criterio di valutazione sono espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione, opinabile da parte del Giudice amministrativo o dell’Autorità solo quando tali scelte risultino manifestamente irragionevoli, illogiche o affette da macroscopici errori di fatto. La Commissione giudicatrice non può fissare nuovi criteri o sub criteri di valutazione dell’offerta dopo la sua presentazione, ma ha la possibilità di fissare mere specificazioni o chiarimenti dei criteri già fissati dal bando.