Nella Sentenza n. 885 dell’11 settembre 2018 del Tar Veneto, la questione controversa in esame riguarda la formulazione di un’offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara. I Giudici affermano che le difformità dell’offerta tecnica rispetto alla “lex specialis” di gara legittimano l’esclusione dalla gara e non già la penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto. Né sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di esercitare il “soccorso istruttorio” a fronte di un’offerta tecnica carente, in radice, di un essenziale requisito rilevante ai fini dell’esclusione. Dunque, la formulazione di un’offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara, trattandosi di irregolarità non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, porta all’esclusione del concorrente dalla gara.