“Oiv”: i chiarimenti della Funzione pubblica sul nuovo Elenco, per gli Enti Locali confermata la facoltà di non farvi ricorso

Con la Nota-Circolare n. 3550 del 19 gennaio 2017, il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito chiarimenti in merito al nuovo Elenco nazionale dei componenti degli “Organismi indipendenti di valutazione” (Oiv), di cui al Dm. 2 dicembre 2016.

In particolare, è stato chiarito che, a partire dal 10 gennaio 2017 (data di pubblicazione del citato Dm.), il Dipartimento non rilascia più pareri per la nomina degli Oiv, e l’iscrizione all’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Oiv presso le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dm. 2 dicembre 2016 (Amministrazioni centrali).

In merito a quest’ultimo punto, la Nota specifica che le P.A. diverse da quelle citate, ivi compresi Comuni, Province e Città metropolitane, hanno la facoltà di scegliere se richiedere o meno il requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale come condizione per la nomina dei componenti del proprio Oiv.

Ricordiamo che le domande di iscrizione nell’Elenco nazionale possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno, mentre l’effettiva iscrizione decorre dalla comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti ed ha una durata di 3 anni.

I soggetti iscritti nell’Elenco saranno collocati in 3 fasce professionali, a seconda degli anni di esperienza professionale posseduti. Successivamente alla prima iscrizione, l’inserimento nelle fasce professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell’interessato, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla fascia superiore.