Nella Delibera n. 191 del 30 ottobre 2014, della Corte dei conti Sicilia, un Comune, in relazione all’art. 86, comma 2, del Dlgs. n. 267/00 e all’art. 22, comma 2, della Lr. n. 30/00, chiede se:
– l’obbligo per gli Enti Locali di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi è subordinato all’espressa rinuncia dell’Amministratore all’espletamento dell’attività lavorativa durante il mandato assessoriale; la rinuncia deve essere comunicata contestualmente all’Ente previdenziale ;
– il possesso della Partita Iva da parte dell’Amministratore lavoratore autonomo determina il venir meno dell’obbligo di cui alla lett. a).
La Sezione osserva che l’obbligo per gli Enti Locali di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli Amministratori lavoratori autonomi può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo si astenga del tutto dall’attività lavorativa. Circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare rilasciando all’Ente Locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’Ente previdenziale. Il mero possesso della Partita Iva, in presenza delle predette condizioni, costituisce una circostanza formale che non fa venire meno l’obbligo per l’Ente Locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli Amministratori lavoratori autonomi.