Oneri previdenziali: se a inizio mandato l’Amministratore non è iscritto ad alcuna Cassa previdenziale non spettano i versamenti forfettari

Nella Delibera n. 53 del 14 aprile 2016 della Corte dei conti Piemonte, la questione controversa riguarda un Sindaco eletto nel 2004, e poi rieletto nel 2009, che si è iscritto alla “Gestione artigiani” dell’Inps nel 2005 e, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 86, comma 2, del Tuel, dal 2007 ha chiesto ed ottenuto il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il rimborso di quelli fino a quel momento versati.

Oggetto della richiesta è l’interpretazione dell’art. 86, comma 2, del Dlgs. n. 267/00. La Sezione afferma che la ratio della norma è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale di chi è chiamato a rivestire la carica di Amministratore analogamente a quanto previsto dall’art. 86, comma 1, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa senza assegni. Pertanto, se all’inizio del mandato l’Amministratore non era già iscritto ad alcuna Cassa previdenziale, l’obbligo per il Comune di procedere ai versamenti forfetari in misura minima non trova applicazione. Infatti, in questo caso, non si pone alcun problema di tutela della posizione contributiva dell’Amministratore.

Corte dei conti Piemonte – Delibera n. 53 del 14 aprile 2016