Ordinamento tributario: illustrate le semplificazioni e le nuove scadenze dichiarative per persone fisiche, titolari di Partita Iva e sostituti

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, ha fornito indicazioni in merito ai contenuti del Dlgs. n. 11 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (c.d. “Decreto Adempimenti”)

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, ha fornito indicazioni in merito ai contenuti del Dlgs. n. 11 dell’8 gennaio 2024, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (c.d. “Decreto Adempimenti”).

Tale Provvedimento contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi dettati dalla Legge-delega n. 111/2023 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”).

In particolare, il Decreto attua le disposizioni di cui all’art. 16, comma 12, della Legge-delega, finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari, mentre la Circolare in commento fornisce le istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, per garantirne l’uniformità di azione.

Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di Dichiarazioni fiscali sono esaminate nell’ambito dei paragrafi di seguito elencati:

1) semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di Partita Iva;

2) semplificazioni a favore anche dei titolari di Partita Iva;

3) semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;

4) revisione dei termini di presentazione delle Dichiarazioni.

Rinviando per il dettaglio dei contenuti alla lettura della Circolare, in questa sede si riportano in sintesi le indicazioni fornite in ordine a ciascuna delle suddette problematiche.

Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di Partita Iva

Da quest’anno, con la presentazione semplificata della Dichiarazione dei redditi Modello “730-precompilata”, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni saranno disponibili in un’apposita Sezione dell’Applicativo web della Dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della Dichiarazione dei redditi Modello “730”, facilitando la compilazione della Dichiarazione precompilata. Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione saranno definite da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La possibilità di presentare la Dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di Partita Iva. A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il Modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di Partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle Dichiarabili mediante il Modello “730-semplificato”. Una ulteriore novità consente inoltre ai soggetti che presentano il Modello “730” di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Semplificazioni a favore anche dei titolari di Partita Iva

Tra le novità, sono previsti Modelli “Redditi”, “Iva” e “Irap” più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche-dati proprie, oppure, nella titolarità di altre Amministrazioni.

La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli Operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in Dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti.

Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle Dichiarazioni annuali, è stabilito invece che il mancato riporto nei Modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti.

Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Viene poi estesa inoltre anche a Lavoratori autonomi e Imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la Dichiarazione dei redditi precompilata.

Semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta

Interessante è il terzo paragrafo, riferito alle semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta.

Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio

L’art. 3 del Decreto interviene sulle previsioni riguardanti gli obblighi in capo ai sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il “regime forfetario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, ovvero il “regime fiscale di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile dall’art. 27, commi 1 e 2, del Dl. n. 98/2011.

Con l’inserimento del comma 6-septies nell’art. 4 del Dpr. n. 322/1998, è previsto, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, che i committenti dei predetti contribuenti siano esonerati dagli adempimenti in materia di Certificazione Unica di cui ai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo.

Si tratta:

– del rilascio della CU attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti (comma 6-ter);

– della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro (comma 6-quater);

– della trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (6-quinquies).

L’esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono comunque reperibili, a decorrere dal 2024, con la fatturazione elettronica.

Resta fermo l’obbligo di invio della CU relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024.

Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta

L’art. 16 del Decreto consente – in via sperimentale e facoltativa – ai soggetti indicati nel Titolo III del Dpr. n. 600/1973, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, di comunicare, con modalità da individuare con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

– l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;

– gli eventuali importi a credito;

– altri elementi informativi, da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione all’Amministrazione finanziaria di dette informazioni è equiparata a tutti gli effetti all’esposizione dei medesimi dati nella Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770”, facendo così venir meno l’obbligo, in capo agli stessi sostituti d’imposta, di inserire successivamente i medesimi dati all’interno della citata Dichiarazione annuale.

Tale nuova modalità di comunicazione può trovare applicazione a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025.

Possono peraltro avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Nuovo calendario dichiarativo

Sono modificati anche i termini ordinari di presentazione delle Dichiarazioni, in materia di Imposte sui redditi (Modello “Redditi”) e Irap, inclusa la Dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello “770”), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del Modello “730”.

Per maggior chiarezza espositiva, la Circolare riporta la seguente Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle anzidette Dichiarazioni alla luce delle modifiche normative illustrate nel presente paragrafo.

     Periodo d’impostaDichiarazioni ai fini delle Imposte sui redditi (Modello “Redditi”) e dell’Irap  Dichiarazioni dei sostituti d’imposta (Modello “770)
 Persone fisicheSocietà e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir  Soggetti Ires
 Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024   se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 202479           [rif. art. 2, comma 1, del Dpr. n. 322 del 1998 e art. 38, comma 1, lett. a), del Dgs. n. 13 del 2024]in via telematica: – entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; – entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare [rif. art. 38, comma 1, let. b), del Dlgs. n. 13 del 2024]– entro il 31 ottobre 2024                       [rif. art. 4, comma 4-bis, del Dpr. n. 322 del 1998, ante modifiche]
 Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025   se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025       [rif. art. 38, comma 2, lett. a), del Dlgs. n. 13 del 2024]in via telematica: per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta [rif. art. 38, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 13 del 2024]– dal 15 aprile al 31 ottobre 2025                   [(rif.      art.             38, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 13 del 2024]
Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successiviin via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivose presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo           [rif. art. 2, comma 1, del Dpr. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 11, comma 3, lett. a), del Decreto ‘Adempimenti’]per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivoper i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta   [rif. art. 2, comma 1, del Dpr. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 11, comma 3, lett. a), del Decreto ‘Adempimenti’]– dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo                     [rif. art. 4, comma 4-bis, del Dpr. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 11, comma 3, lett. b), del Decreto ‘Adempimenti’]