Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 11 del 19 gennaio 2024
Nel caso in trattazione, la Sezione chiarisce che l’attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento (con principale riguardo ai termini fissati dall’art. 4 del Dlgs. n. 231/2002 e successivamente dell’art. 41, comma 1, del Dl. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014), oltre che rimuovere ostacoli ad un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, specie in un periodo di grave crisi economica come quello attuale, potrebbe liberare ulteriori risorse, obbligatoriamente vincolate al fondo di garanzia dei debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività.
In riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento, diventa quindi centrale il ruolo che sono chiamati ad assolvere gli Organi di revisione degli Enti Locali a presidio dell’effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l’attendibilità delle relative previsioni. Compete anzitutto ad essi verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’Ente Locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell’allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo.