Organismi di valutazione (Oiv): in G.U. la nuova disciplina per l’iscrizione all’Elenco nazionale

Organismi di valutazione (Oiv): in G.U. la nuova disciplina per l’iscrizione all’Elenco nazionale

È stato pubblicato in G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020 il Decreto 6 agosto 2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, concernente “Disciplina dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione”, che interviene ad aggiornare l3 disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 2 dicembre 2016, al fine di adeguare la materia alle previsioni degli artt. 14 e 14-bis del Dlgs. n. 150/2009, come modificati dal Dlgs. n. 74/2017, e per tener conto delle variazioni operate nel frattempo da successivi Decreti.

Un primo aspetto su cui è intervenuta la nuova disciplina concerne i requisiti di integrità richiesti ai fini dell’iscrizione all’Elenco, la cui previsione ha in generale “alleggerito”, rispetto al precedente Decreto, le fattispecie preclusive per i soggetti interessati.

Relativamente alla procedura di iscrizione (art. 3), il soggetto eventualmente cancellato dall’Elenco, con la nuova disciplina, posto il venir mendo dei motivi che hanno causato l’esclusione, non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima di 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Quanto al collocamento degli iscritti nell’Elenco alle diverse fasce professionali (art. 5), è da sottolineare la previsione maggiormente agevolativa riguardante i Dirigenti pubblici, cui è richiesta la mera attestazione dell’anzianità di servizio senza la necessità di dover dimostrare la propria esperienza professionale (“misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management”). Per costoro è infatti previsto: l’iscrizione in prima fascia con un’esperienza dirigenziale di livello non generale di almeno 5 anni; per la seconda fascia occorre una esperienza dirigenziale di livello generale di almeno 5 anni; per la terza fascia necessita una esperienza dirigenziale di livello generale di almeno 8 anni nelle P.A.

Allo stesso modo un regime di favore per i Dirigenti pubblici è previsto anche con riguardo alla formazione continua (art. 6), non essendo richiesta l’acquisizione dei 40 crediti formativi triennali necessari per gli altri esperti ai fini del rinnovo dell’iscrizione all’Elenco. A tal fine, l’art. 10 del Decreto ha previsto un termine iniziale di 54 mesi per il rinnovo degli iscritti all’Elenco entro il 31 agosto 2018.

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale, il soggetto non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di 6 mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione. Pertanto ne deriverà, in base all’art. 7, la decadenza dall’incarico, che “cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco medesimo”.

Altre novità sono previste poi per l’incarico di Presidente di Oiv e titolari di Oiv monocratici (art. 7), consentito ora anche agli iscritti collocati in prima fascia con riferimento alle Amministrazioni fino a 50 dipendenti (oltre tale soglia gli incarichi sono affidabili agli iscritti collocati in seconda e terza fascia per le P.A. fino a 1.000 dipendenti e solo agli iscritti in terza fascia oltre tale dimensione).

Sono stati inoltre ampliati i limiti relativi all’appartenenza a più Oiv, rispettivamente:

  • fino a 4 Organismi (in precedenza 3) per gli esperti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2,
  • fino a 2 Organismi (in precedenza 1) per i Dirigenti pubblici.

di Alessio Tavanti


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