“Organismo di diritto pubblico” per la Cassazione

Nell’Ordinanza n. 17567 del 28 giugno 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, per definire la natura di “Organismo di diritto pubblico” di un soggetto, alla luce dei criteri enucleati all’art. 3, lett. d), del Dlgs. n. 50/2016, occorrerà avere riguardo in primo luogo al tipo di attività svolta dalla Società e all’accertamento che tale attività sia rivolta alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria affinché la Pubblica Amministrazione possa soddisfare le esigenze di interesse generale alle quali è chiamata. In secondo luogo, che tale Società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche. In particolare, in merito a quest’ultimo profilo, è necessario, in primo luogo, che la Società non fondi la propria attività principale su criteri di rendimento, efficacia e redditività e che non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività i quali devono ricadere sull’Amministrazione controllante. In secondo luogo, il “servizio di interesse generale” che ne costituisce l’oggetto non può essere rifiutato per ragioni di convenienza economica. In conclusione, ai fini della qualificazione di una Società come “Organismo di diritto pubblico”, per stabilire se essa agisca per un fine di interesse generale, occorrerà procedere ad una valutazione in concreto degli elementi di fatto e di diritto che connotano l’agire della stessa.
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