Nella Delibera n. 47 del 22 settembre 2016 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, un Comune chiede un parere riguardante la rendicontazione, tra le proprie spese di rappresentanza, degli importi che, eventualmente, verranno messi a disposizione di un Organismo rappresentativo dei giovani studenti residenti nel territorio dell’Ente.
La Sezione chiarisce che è compreso nell’esclusiva competenza dell’Ente la determinazione in concreto della categoria nella quale classificare la spesa, con i conseguenti effetti che hanno origine ai fini dell’assoggettamento alla disciplina normativa di cui all’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10. La tipologia di spesa in questione, secondo la Sezione, può essere inquadrata tra le spese di rappresentanza, in quanto effettivamente rivolta a promuovere una migliore immagine dell’Ente pubblico all’esterno. Infatti, si legge nella Delibera che, “qualora un Comune, come nel caso prospettato, ritenga di includere tra le spese di rappresentanza del proprio bilancio un fondo destinato a supportare l’attività di un Organismo costituito per consentire di esprimere meglio le istanze ed i bisogni di una particolare categoria di cittadini residenti al suo interno, ne dovrà tenere conto ai fini del rispetto dei limiti globalmente posti dal Legislatore per il contenimento delle spese degli Enti Locali”.