Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – in data 4 novembre 2022 ha pubblicato la presente risposta a quesito di una Prefettura stabilendo che non viene ritenuto possibile procedere a rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella Delibera di nomina, salvo casi di modifica legislativa o errore nell’applicazione dei criteri individuati dalle norme di riferimento.
L’Organo di revisione del Comune è stato nominato con Delibera consiliare nel 2021, nella quale è stato confermato il compenso attribuito al precedente Collegio, fissando il compenso nella misura dell’importo massimo spettante agli Enti della fascia demografica immediatamente inferiore (Euro 10.150) arrotondato per eccesso a Euro 10.500,00.
La richiesta di parere non precisa se tale importo sia stato concordato con i revisori nella fase propedeutica alla nomina, relativa all’accettazione dell’incarico conseguente al sorteggio, ovvero sia venuto a loro conoscenza solo dopo la delibera e, nel caso, con quale atto sia stato formalizzato ed accettato il relativo incarico. In proposito, la Finanza Locale ritiene che anche la determinazione del compenso sia tra gli elementi che vanno espressamente preventivamente comunicati al revisore ai fini della sua decisione in merito all’accettazione o meno dell’incarico, e conseguentemente deduce che, almeno inizialmente, ci sia stata, quantomeno, una tacita accettazione da parte dei revisori del compenso offerto dall’Ente.
Alcuni mesi dopo la nomina, il Collegio di revisione ha eccepito l’erroneità dell’iter logico seguito dall’Ente chiedendo l’applicazione del compenso massimo della fascia demografica di appartenenza del Comune (Euro 12.890,00).
Il Segretario generale del Comune richiede quindi se il compenso determinato nella Delibera di nomina dell’Organo di revisione sia conforme alla normativa e al Principio dell’equo compenso e se sia possibile procedere ad una variazione dello stesso durante il triennio dell’incarico.
Il Ministero in merito ribadisce che la determinazione del compenso di che trattasi spetta all’Organo politico dell’Ente come la nomina dell’Organo di revisione, e fatto presente che:
- il compenso è stato adeguato alle crescenti funzioni assegnate ai revisori con il Dm. 21 dicembre 2018;
- il richiamo all’equo compenso nasce dalla necessità di garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori richiesti al professionista;
- l’art. 241, comma 1, Tuel, delega a una norma di rango secondario la determinazione dei soli limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell’Ente Locale;
- la disciplina in vigore non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il Revisore, in alcuni contesti, a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato a svolgere, oltre che inadeguata a garantire gli elevati standard di diligenza e professionalità richiesti dalla complessità dell’incarico.
Per cercare di colmare l’appena ricordato vuoto normativo, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali, con Atto di orientamento del 13 luglio 2017, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerati coincidenti – nel silenzio del Legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore; da ciò viene dedotto che la scelta del Consiglio comunale di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente sia conforme all’orientamento ministeriale.
Tenuto conto di quanto sopra, in via generale, la Finanza Locale ritiene che si debba escludere la facoltà per gli Enti Locali di adeguare il compenso in corso di rapporto, qualora non sia intervenuta una modifica normativa o non si sia verificato un palese errore nella determinazione dell’importo spettante, ciò per evitare che durante il triennio si possano verificare variazioni incrementali del compenso che determinerebbero maggiori oneri a carico del bilancio dell’Ente Locale a discapito dell’indipendenza dell’Organo di revisione, “il quale potrebbe essere in tal modo posto in condizione di riconoscenza verso l’Ente controllato”.
Viene poi ricordato che resta in capo al Consiglio Comunale la verifica delle condizioni previste per l’applicazione delle maggiorazioni previste dall’art. 1 del citato Dm. 21 dicembre 2018 e, ove sussistenti, applicarle entro il limite massimo del 10%, cumulabili tra di loro.
La risposta della Finanza locale conclude che non viene ritenuto possibile, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza contabile, procedere a rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella Delibera di nomina mancando, nel Dm. 21 dicembre 2018, la previsione normativa di limiti minimi garantiti, qualora i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza.