Organo straordinario di liquidazione: Fondo di cassa da trasferire

Nella Delibera n. 134 del 29 maggio 2017 della Corte dei conti Molise, viene chiesto se, ai fini della determinazione del Fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente alla Deliberazione del dissesto, da trasferire all’Organo straordinario di liquidazione ai sensi dell’art. 6 del Dpr. n. 378/93, possano essere considerate le somme trasferite dalla Cassa Depositi e Prestiti in accoglimento delle richieste di anticipazione di liquidità ed a quella data ancora non pagate e liquidate ai creditori, quanto meno nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia successiva alla richiesta ed all’ottenimento dei fondi da parte della Cassa medesima, ovvero se tali somme, per la parte non liquidata e pagata alla data di dichiarazione di dissesto, debbano essere restituite al citato soggetto erogatore.

La Sezione ritiene che i ratei dell’anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti (già chiesta e concessa in un momento antecedente alla dichiarazione di dissesto) già erogati e riscossi entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, in quanto materialmente entrati a far parte del Fondo di cassa dell’Ente, alimentano di per sé la massa attiva, posta a disposizione dell’Organo straordinario di liquidazione per l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati all’estinzione dei debiti del Comune.