Nella Delibera n. 107 del 10 maggio 2019 della Corte dei conti Campania, un Sindaco chiede se, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di competenza delle Osl, si deve fare riferimento a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018, conformemente alla Risoluzione ministeriale n. 13585/2019, ovvero fare riguardo al 31 dicembre 2017, anno precedente la dichiarazione del “Dissesto finanziario”. Nello specifico, il Comune in questione ha dichiarato il “Dissesto” nell’anno 2018, anno in cui era già stato validamente deliberato il bilancio di previsione. L’anno di riferimento dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, pertanto, è il 2019 (che rappresenta l’esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale è stato deliberato il “Dissesto”). La Sezione rileva che le norme per risolvere la questione controversa in esame sono quelle contenute nel Dlgs. n. 267/00 (Tuel): l’art. 252, comma 4, l’art. 254, comma 3, e soprattutto l’art. 246, comma 4. Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni, nell’ambito delle quali è suscettiva di sussunzione la fattispecie in esame, emerge che, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di competenza dell’Osl, occorre fare riferimento ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018. Dunque, è errato il limite delle competenze dell’Osl alla data del 31 dicembre 2017 (anno precedente la dichiarazione del “Dissesto finanziario”).