Un Comune lombardo, in sede consultiva e di “consulenza giuridica” ex art. 7, comma 8, della Legge n. 131/03, ha chiesto lumi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla “…. corretta modalità di contabilizzazione degli oneri da sostenere per l’adesione del Comune [ad una Società per azioni]; in particolare, se tali oneri essi possano essere considerati quali passività pregresse o se, invece, debba applicarsi la disciplina dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel)” (Cfr. Deliberazione n. Lombardia/41/2014/Par).
In particolare, il dubbio sollevato dall’Amministrazione istante in ordine alla modalità di rilevazione delle spese in argomento ha preso le mosse dal seguente antefatto: “(i)l Consiglio comunale aveva deliberato l’adesione [nel 2006] del Comune [ad una Società per azioni individuata a livello provinciale quale unico gestore del “servizio idrico integrato”] … La quota di partecipazione del Comune corrispondeva a 808 azioni del valore nominale di 1 Euro ciascuna, per un totale – quindi – di 808,00 Euro. In bilancio veniva allocata una somma pari a 1.000,00 Euro. Tuttavia, alla Delibera consiliare non faceva seguito il versamento del corrispettivo previsto al fine di perfezionare l’adesione del Comune alla Società, sicché la somma di 1.000,00 Euro veniva riportata a residuo. Passati alcuni anni – ben 7 -, ed essendosi verificato un aumento del capitale sociale, ad oggi l’adesione del Comune alla [Società per azioni in parola] è condizionata all’acquisizione, da parte del Comune di 13.736 azioni del valore nominale di 1 Euro ciascuna, per corrispettivo pari a 13.736,00 Euro”.
La giustizia contabile adita, dopo aver esplicitato la distinzione tra l’istituto delle passività pregresse e quello del riconoscimento di debiti fuori bilancio[1], ha ritenuto che “… i nuovi e maggiori oneri connessi alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale non possano essere considerati quali passività pregresse e che non possa neanche applicarsi la disciplina dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del Dgs. n. 267/00 (Tuel)”. I Magistrati hanno altresì specificato per il caso in esame che “… l’obbligazione pecuniaria nasce nel momento in cui l’Ente Locale delibera la sottoscrizione di aumento del capitale (e ciò vale anche nel caso in cui grava sull’Ente l’obbligo di aderire alla Società); alla Delibera deve poi seguire l’adozione di un impegno di spesa, relativo all’esercizio cui si riferisce”.
Dal caso preso in esame dalla Corte dei conti si prende spunto per effettuare alcune precisazioni.
La sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di una Spa mediante l’esercizio del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione deve essere deliberata dal Consiglio comunale, stante la competenza di tal ultimo consesso assembleare in ordine alla organizzazione dei pubblici servizi e alla partecipazione dell’Ente Locale a Società di capitali ex art. 42, comma 2, lett. e) del Tuel.
L’atto consiliare concernente la fattispecie di cui trattasi non è di mero indirizzo e comporta evidenti riflessi sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. Di talché, la proposta di Delibera, giusta applicazione dell’art. 49 del Tuel, deve essere munita, non solo del parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ma anche del parere del Responsabile di Ragioneria con riferimento alla regolarità contabile.
Inoltre, l’Organo di revisione economico finanziario in ordine al contenuto della medesima proposta di Delibera – ai sensi e per gli effetti del riformulato art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del Tuel – è chiamato a rendere apposito parere.
Si ritiene che quello in esame sia un caso di attribuzione per legge di potestà di spesa al Consiglio comunale, che secondo l’art. 36, comma 1, del Tuel, assume l’appellativo, al pari della Giunta e del Sindaco, di Organo di governo del Comune.
In virtù di ciò, dalle previsioni contenute nel punto 49 del Principio contabile n. 2 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali – denominato “Gestione nel sistema di bilancio” – si ricava cheil Consiglio comunale, nella Delibera che autorizza la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, è tenuto a disporre sul corrispondente stanziamento l’impegno di spesa, che presenta le caratteristiche indicate nel punto 46 dello stesso Principio, ovverosia:
a) l’evidenza della somma da pagare;
b) il soggetto creditore;
c) la ragione del debito;
d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
Quanto sopra in linea con le seguenti indicazioni contenute nel punto 71 del ridetto Principio contabile n. 2: in caso di attribuzione per legge di poteri di spesa ad uno degli Organo di governo, questi adotta l’atto di propria competenza ed assume, con il medesimo provvedimento, l’impegno sul corrispondente stanziamento, che si perfeziona con l’acquisita esecutività dell’atto. A quanto sopra occorre aggiungere che lo stesso punto 71 del citato Principio sancisce che, nelle proposte di Deliberazioni che comportano impegno di spesa, la relativa copertura finanziaria è attestata dal Responsabile del “Servizio Economico” in sede di parere di regolarità contabile.
di Ivan Bonitatibus e Edoardo Rivola
[1] Nello dettaglio, la Delibera sopra richiamata specifica che “(l)e passività pregresse si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa (art. 183 Tuel): si tratta, infatti, di spese per le quali l’ente locale ha proceduto a un regolare impegno, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura (art. 191 Tuel), che può rilevare come mancanza o come insufficienza dell’impegno contabile. In tal caso, l’ente locale dovrà adottare i provvedimenti necessari al fine di soddisfare la copertura delle passività (art. 193 Tuel)”. Mentre “(i) debiti fuori bilancio identificano … obbligazioni assunte in assenza della necessaria preventiva assunzione dell’impegno di spesa: in sostanza, a fronte di un’obbligazione giuridicamente valida dal punto di vista civilistico, difetta il relativo provvedimento di impegno. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni debitorie non assistite dai relativi impegni, il legislatore ha previsto che solo in alcuni casi tassativi tali debiti possano essere riconosciuti, attraverso il procedimento di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio; ciò è infatti possibile solo qualora tali debiti derivino da: ‘a) Sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche ……..’”.