Partecipazioni pubbliche: slitta al 7 giugno 2019 il termine per l’invio di Provvedimenti di “revisione periodica” e dati su rappresentanti P.A.

Partecipazioni pubbliche: slitta al 7 giugno 2019 il termine per l’invio di Provvedimenti di “revisione periodica” e dati su rappresentanti P.A.

Scatta una nuova proroga della rilevazione, mediante l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, dei dati relativi alla “revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” (art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 – Tusp) e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli Organi di governo di Società ed Enti al 31 dicembre 2017 (art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014).

L’applicativo messo a disposizione delle Amministratori dal Dipartimento del Tesoro, che avrebbe dovuto, in prima battuta, chiudere i battenti il 12 aprile scorso (vedi Nota Mef 18 febbraio 2019) e la cui chiusura era stata poi differita al 24 maggio 2019 (vedi Nota Mef 11 aprile 2019), resterà dunque aperto fino al prossimo 7 giugno 2019.

Ad annunciarlo è lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con l’Avviso pubblicato il 27 maggio 2019.

Ricordiamo che le Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del Tusp, devono comunicare, per le Società oggetto di “revisione periodica”, oltre alle informazioni richieste per il Censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del Tusp e l’esito della revisione. Devono infine caricare nell’applicativo il Provvedimento adottato ai sensi dell’art. 20 del Tusp.

Alle Amministrazioni non soggette al Tusp invece sono richieste le consuete informazioni del Censimento annuale sulle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in Società e in altri soggetti di forma giuridica non societaria.

Tutte le Amministrazioni devono inoltre comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in Organi di governo di Società ed Enti, siano essi partecipati o meno.

L’onere di inviare la Comunicazione in parola sussiste anche in caso di assenza di partecipazioni, in quanto quest’ultima deve essere esplicitamente notificata attraverso l’applicativo.

Nel caso di Amministrazioni soggette al Tusp deve essere caricato il Provvedimento, adottato dall’Organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in Società.

La documentazione per la comunicazione è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro e nella home page dell’applicativo “Partecipazioni”.

Il Dicastero, con la Nota in commento, ha invitato le Amministrazioni “a voler procedere quanto prima alla trasmissione, evidenziando che non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione”.


Related Articles

“Fondo demolizioni opere abusive”: somme rientrano tra forme di indebitamento cui possono ricorrere gli Enti Locali ex art. 202 Tuel

Nella Delibera n. 76 del 3 aprile 2019 della Corte dei conti Campania, viene chiesto un parere sulla qualificazione di

Ritardo cessione obbligata partecipate: per Anci e Utilitalia il blocco dei diritti del socio decade dopo il superamento dell’inadempimento

La sanzione del blocco dei diritti del socio, che scatta in caso di mancata alienazione delle Società partecipate entro un

Trasferimenti erariali: solo alcuni Enti Locali sono tenuti all’invio delle certificazioni per il rimborso dell’Iva sui servizi non commerciali 

La Direzione centrale della Finanza locale presso il Ministero dell’Interno, con la Circolare Fl. n. 1 del 19 gennaio 2016,

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.