La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Circolare 10 luglio 2019, pubblicata in G.U. n. 198 del 24 agosto 2019, ha definito i termini e le modalità di trasmissione delle informazioni relative alle operazioni di “partenariato pubblico-privato”. Ciò in attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 1-bis, del Dl. n. 248/2007, secondo cui “al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di ‘partenariato pubblico-privato’ avviate dalle Pubbliche Amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla Decisione Eurostat 11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Unità tecnica Finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un’apposita Circolare da emanarsi d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica”.
Con la Decisione 11 febbraio 2004 e i successivi interventi in materia, Eurostat ha fornito indicazioni per il trattamento contabile nei Conti economici nazionali delle operazioni di “partenariato pubblico-privato” (“ppp”), le quali sono caratterizzate dai seguenti elementi:
- il rapporto contrattuale tra pubblico e privato ha una durata di lungo periodo;
- il contratto è stipulato con uno o più soggetti privati eventualmente costituiti in Società;
- il contratto prevede la costruzione da parte del privato di una nuova infrastruttura o la ristrutturazione di una infrastruttura esistente, che dovrà fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi;
- l’opera riguarda Settori in cui la P.A., sia a livello centrale che locale, ha di norma un forte interesse pubblico (Sanità, Istruzione, Sicurezza, Trasporti, Edilizia residenziale pubblica, ecc.);
- la P.A. è l’acquirente principale dei servizi, sia quando la domanda è generata dalla stessa P.A., sia quando proviene da utilizzatori terzi.
Qualora siano previsti pagamenti da parte degli utenti finali per servizi collegati ad attività secondarie associate con l’infrastruttura, questi devono rappresentare una parte minoritaria dei ricavi complessivi del soggetto privato.
La Decisione Eurostat 11 febbraio 2004 prevede che i beni (asset) oggetto di tali operazioni non vengano registrati nello Stato patrimoniale delle P.A., ai fini del calcolo dell’indebitamento netto e del debito secondo le definizioni del Regolamento europeo Sec solo se c’è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.
Ai fini delle comunicazioni oggetto della presente Circolare, dovranno essere presi in considerazione:
- i contratti di “partenariato pubblico privato” di cui all’art. 180, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016, ove riferiti ad operazioni in cui l’Amministrazione si configuri come principale acquirente dei servizi resi dall’infrastruttura;
- i contratti di concessione affidati ai sensi della normativa previgente, di cui agli artt. 144 e 153 (cd. “finanza di progetto”) del Dlgs. n. 163/2006, ovvero ai sensi degli artt. 20 e 37-bis e seguenti, della Legge n. 109/1994 – ove novellati da atti aggiuntivi adottati a partire dall’anno 2016 e non ancora trasmessi al Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipe);
- le ulteriori operazioni in “partenariato pubblico privato”, ivi compresa la costituzione di Società miste, che abbiano le caratteristiche precedentemente indicate.
Le operazioni di “ppp” ricadono nell’obbligo di comunicazione anche quando, nonostante vi sia la previsione di pagamenti da parte di utenti finali, la P.A. corrisponde un canone periodico per l’uso o la disponibilità dell’infrastruttura.
Soggetti, documenti e modalità di comunicazione delle informazioni
Sono tenute alla comunicazione tutte le “Amministrazioni aggiudicatrici” e gli “Organismi di diritto pubblico”, così come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. a) e d), del “Codice dei contratti”, le quali abbiano avviato operazioni di “partenariato pubblico privato” che presentino le caratteristiche appena descritte. Le Amministrazioni pubbliche sono individuate sulla base della definizione del Sec2010 reso annualmente operativo dall’Istat.
Per ogni contratto aggiudicato, i soggetti interessati sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni dalla stipula del contratto:
- il contratto completo di allegati;
- il Piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della gestione;
- la Relazione illustrativa;
- la Scheda di progetto allegata alla Circolare (da compilare seguendo le Istruzioni pubblicate, anch’esse in allegato).
Per le operazioni di “partenariato pubblico privato” poste in essere attraverso la creazione di una Società mista, i soggetti aggiudicatori dovranno trasmettere anche atto costitutivo e statuto della Società ed eventuale contratto stipulato tra soggetto aggiudicatore e Società mista. Infine, gli Enti sono impegnati ad inviare, sempre entro 30 giorni dalla stipula, gli eventuali atti aggiuntivi e i documenti di modifica di quanto già trasmesso.
Le comunicazioni devono essere effettuate al Dipe esclusivamente via Pec all’indirizzo dipe.cipe@pecgoverno.it.