Partenariato pubblico-privato”: pubblicata in G.U. la Circolare 19 maggio 2022 relativa agli obblighi di comunicazione 

<strong>“<em>Partenariato pubblico-privato</em>”: pubblicata in G.U. la Circolare 19 maggio 2022 relativa agli obblighi di comunicazione </strong>

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022 è stata pubblicata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2022, recante “Obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato” e indirizzata alle Amministrazioni dello Stato, alle Amministrazioni regionali, alle Amministrazioni locali e agli Organismi di diritto pubblico.

L’art. 44, comma 1-bis, del Dl. n. 248/2017, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” stabilisce che, “al fine di consentire la stima dell’impatto sull’Indebitamento netto e sul Debito pubblico delle operazioni di ‘partenariato pubblico-privato’ avviate dalle Pubbliche Amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla Decisione Eurostat 11 febbraio 2004, le Stazioni appaltanti sono tenute acomunicare all’Unità tecnica Finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un’apposita Circolare da emanarsi d’intesa con l’Istat”. 

L’art. 3, comma 1, lett. eee), del Dlgs. n. 50/2016, ribadisce l’obbligo di comunicazione di cui al citato art. 44. Anche l’art. 14, comma 2, della Legge n. 196/2009, prevede che, “ai fini dell’attuazione di quanto disposto dal comma 1 della medesima Legge, il Dipe – già Unità tecnica Finanza di progetto, di cui all’art. 7 della Legge n. 144/1999 – trasmette al Mef-RgS e all’Istat le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di ‘partenariato pubblico-privato’ raccolte ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis, del Dl. n. 248/2007. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con Decreto del Mef”. L’art. 180, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016, prevede che “… rientrano la Finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti”, e che sono tenuti all’obbligo di comunicazione di cui alla presente Circolare le Amministrazioni aggiudicatrici, gli Organismi di diritto pubblico, gli Enti aggiudicatori e gli altri Soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del citato Dlgs. n. 50/2016, nonché coloro che esercitino le funzioni di concedente, ai sensi degli artt. 164 e seguenti del Dlgs. n. 50/2016, che abbiano avviato operazioni di “partenariato pubblico-privato” (“ppp”).

La Circolare in commento definisce i nuovi termini e le modalità di trasmissione delle informazioni relative a tali operazioni, e sostituisce le precedenti Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2009 e 10 luglio 2019.

L’art. 1, comma 626, della Legge n. 160/2019 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), ha statuito un ulteriore obbligo a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici, ovvero di trasmettere anche al Mef le informazioni sulle operazioni di “ppp”, ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del “Patto di stabilità e crescita europea”, e per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di cui trattasi.

Al fine di ottemperare ai suddetti adempimenti e ridurre l’onere di trasmissione a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici, il Mef-RgS ha realizzato il nuovo “Portale per il monitoraggio dei contratti di ‘ppp’” (https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp) finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle Istituzioni coinvolte per i rispettivi fini istituzionali.

La Circolare individua le tipologie di operazioni ricadenti nella fattispecie normativa, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione prevista dalla presente Circolare, nonché il dettaglio delle informazioni richieste.

La Circolare ricorda la definizione di operazioni di “ppp”, come regolamentati dai criteri di cui alla Decisione Eurostat 11 febbraio 2004, come quelle caratterizzate dai seguenti elementi:

· il rapporto contrattuale tra pubblico e privato ha una durata di lungo periodo;

· il contratto è stipulato con uno o più soggetti privati eventualmente costituiti in società;

· il contratto prevede la costruzione da parte del privato di una nuova Infrastruttura o la ristrutturazione di una Infrastruttura esistente, che dovrà fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi;

· l’opera riguarda Settori in cui la Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale che locale, ha di norma un forte interesse pubblico (Sanità, Istruzione, Sicurezza, Trasporti, Edilizia residenziale pubblica, ecc.);

· la Pubblica Amministrazione è l’acquirente principale dei servizi, sia quando la domanda è generata dalla stessa P.A. (a titolo di esempio: Carceri, Uffici giudiziari e altri Uffici pubblici), sia quando proviene da utilizzatori terzi (a titolo di esempio: Ospedali, Trasporto pubblico locale).

Se sono previsti pagamenti da parte degli utenti finali per servizi collegati ad attività secondarie associate con l’Infrastruttura oggetto di “ppp”, questi devono rappresentare una parte minoritaria dei ricavi complessivi del soggetto privato.

La Decisione Eurostat citata prevede che i beni (asset) oggetto di tali operazioni di “ppp” non vengano registrati nello Stato patrimoniale delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini del calcolo dell’Indebitamento netto e del Debito, secondo le definizioni del Regolamento europeo “Sec2010”, solo se c’è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata; ciò avviene nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti 2 condizioni: il soggetto privato assume il rischio di costruzione; il soggetto privato assume almeno uno dei 2 rischi: di disponibilità o di domanda (vengono riportate le definizioni di tali 3 tipologie di rischi).

Secondo la Decisione Eurostat del 2004, il “Sec2010”, il Manuale “Mgdd”, nonché la Guida “Epec-Eurostat”, il punto chiave è la classificazione statistica delle Infrastrutture realizzate nell’ambito di un contratto di “ppp”; le Infrastrutture possono essere considerate, nei conti nazionali, come attività non di proprietà della Pubblica Amministrazione solo se è stabilito in modo chiaro che al partner privato sono allocati simultaneamente la maggior parte dei rischi e dei benefici derivanti dall’operazione.

Al punto 2., la Circolare ripercorre le diverse figure contrattuali previste dall’ordinamento italiano ricadenti nella tipologia indicata nella Decisione Eurostat 11 febbraio 2004

Ai fini delle comunicazioni oggetto della presente Circolare, dovranno essere presi in considerazione:

  • i contratti di “partenariato pubblico-privato”, ove riferiti a operazioni in cui l’Amministrazione si configuri come principale acquirente dei servizi resi dall’Infrastruttura;
  • i contratti di concessione affidati ai sensi della normativa previgente al “Codice dei Contratti”;
  • le ulteriori operazioni in “partenariato pubblico-privato”, ivi compresa la costituzione di Società miste, che abbiano le caratteristiche indicate più sopra.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei servizi da parte del soggetto pubblico, queste possono essere rappresentate da canoni o da tariffe ombra (shadow tolls).

Le operazioni di “ppp” ricadono nell’obbligo di comunicazione anche quando, nonostante vi sia la previsione di pagamenti da parte di utenti finali, la P.A. corrisponde un canone periodico per l’uso o la disponibilità dell’Infrastruttura.

Sono tenuti all’obbligo di comunicazione le Amministrazioni aggiudicatrici, gli Organismi di diritto pubblico, gli Enti aggiudicatori e gli altri Soggetti aggiudicatori, nonché coloro che esercitino le funzioni di concedente che abbiano avviato operazioni di “ppp”. Le Amministrazioni pubbliche sono individuate sulla base della definizione del “Sec2010”. Tali soggetti, previa registrazione dell’utenza, accedono al Portale attraverso le credenziali Sso del Mef (che vengono acquisite mediante Pec all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione utenza o già in possesso dell’Utenza), il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), nel rispetto delle disposizioni del “Codice dell’Amministrazione digitale” (“Cad”), delle Linee-guida in materia di Transizione digitale, nonché delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali e della privacy.

Con riferimento a ciascun contratto di “ppp” stipulato, i Soggetti aggiudicatori sono tenuti a popolare il nuovo Portale RgS per il monitoraggio dei contratti di “ppp” caricando la seguente documentazione:

1) nella Sezione “Contratto”: il contratto stipulato nonché eventuali atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso intervenuti successivamente alla stipula;

2) nella Sezione “Allegati” i seguenti documenti:

 a) Capitolati prestazionali e documenti relativi alla specificazione delle caratteristiche della gestione;

 b) Piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione, con relativa Relazione illustrativa, ed eventuali successivi atti aggiuntivi e/o di modifica dello stesso (l’allegato del Piano economico finanziario va caricato in formato excel editabile);

 c) Relazione illustrativa del Progetto;

 d) Scheda di Progetto.

Con riferimento alle operazioni di “ppp” poste in essere attraverso la creazione di una Società mista, i Soggetti aggiudicatori sopra indicati dovranno trasmettere i seguenti documenti da caricare nella Sezione “Allegati”:

1) atto costitutivo della Società;

2) statuto della Società ed eventuali atti successivi di modifica dello stesso;

3) eventuale contratto stipulato tra Soggetto aggiudicatore e Società mista e relativi allegati.

Con riferimento alle operazioni di “ppp”, i Soggetti aggiudicatori provvedono inoltre alla compilazione e al caricamento sul Portale della “Scheda di Progetto” allegata alla presente Circolare.

I Soggetti aggiudicatori che pongano in essere contratti di “ppp” sono tenuti a caricare la documentazione sopra indicata, relativamente a ciascuna operazione, esclusivamente sul muovo Portale RgS per il monitoraggio dei contratti di “ppp”, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, avendo altresì cura di comunicare successivamente con tempestività il raggiungimento del relativo financial close. Gli stessi Soggetti aggiudicatori dovranno impegnarsi a caricare gli atti aggiuntivi e i documenti di modifica dei documenti già trasmessi entro 30 giorni dalla stipula degli stessi.

La Circolare rinvia all’Allegato “Nota tecnica n. 1” per le Istruzioni di dettaglio in merito all’accesso al “Nuovo Portale RgS per il monitoraggio dei contratti di ‘ppp’” e al caricamento dei documenti richiesti e per la compilazione della “Scheda di Progetto”.

La Circolare in commento e l’Allegato “Nota tecnica n. 1” risulta disponibile all’indirizzo http://www.programmazioneeconomica.gov.it/ e all’indirizzo https://www.rgs.mef.gov.it.


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