“Patto di solidarietà nazionale orizzontale”: le Istruzioni RgS per inviare le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari

Il Mef-RgS ha pubblicato sul proprio portale istituzionale il Comunicato 7 giugno 2017 in materia di “Pareggio di bilancio 2017 – Patto di solidarietà nazionale orizzontale (art. 4. del Dpcm. 21 febbraio 2017, n. 21)”.

La Nota fa presente che, a partire dal 14 giugno 2017, sarà disponibile nel sito web appositamente previsto per il “Pareggio di bilancio” (http://pareggiobilancio.mef.gov.it[1]), il Modello per l’acquisizione da parte degli Enti territoriali delle informazioni concernenti il cosiddetto “Patto di solidarietà nazionale orizzontale” previsto dall’art. 4, del Dpcm. 21 febbraio 2017, n. 21.

Viene ricordato che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni possono cedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all’indebitamento.

I suddetti Enti territoriali possono richiedere, per gli anni 2017, 2018 e 2019, e per la quota non soddisfatta dalle “Intese regionali” e/o dal “Patto nazionale verticale” (art. 1, comma 485, Legge n. 232/16), spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all’indebitamento.

Le domande di cessione e di acquisizione degli spazi finanziari dovranno essere inviate al Mef–RgS, attraverso la compilazione dell’apposito Modulo entro il termine perentorio del 15 luglio 2017, fornendo le informazioni relative all’avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del “Fcde”, risultante dal rendiconto della gestione o dal preconsuntivo dell’anno 2016, al Fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla quota dei fondi stanziati in bilancio di previsione per l’anno 2017 destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

E’ specificato che, decorsa la data del 15 luglio 2017, non sarà più possibile rettificare i dati.

Entro il 31 luglio 2017 il Mef-RgS provvede all’attribuzione degli spazi finanziari, distintamente per Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni, tenendo conto prioritariamente delle richieste:

  1. a) dei Comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a000 abitanti;
  2. b) degli Enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all’art. 23, comma 8, del Dlgs. n. 50/16, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, che presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione;
  3. c) degli Enti territoriali che dispongono di Progetti esecutivi di cui all’art. 23, comma 8, del Dlgs. n. 50/16, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, che presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione.

Viene precisato che nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lett. a), la distribuzione tra i Comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lett. b) e c). In presenza di richieste che superino l’ammontare degli spazi finanziari residui, l’attribuzione è effettuata a favore degli Enti che presentano la maggiore incidenza del Fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del “Fcde”, nel rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1, della Legge n. 243/12, del complesso degli Enti territoriali.

Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti aia a impegni esigibili nell’anno di riferimento di richiesta degli spazi, nonché al “Fondo pluriennale di spesa” a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.

Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nell’anno di riferimento di richiesta degli spazi e non anche “Fondo pluriennale vincolato di spesa”.

La Nota indica che i dati devono essere inseriti con riferimento alle migliaia di Euro.

Come per gli anni passati, agli Enti che cedono spazi finanziari, l’obiettivo di saldo, di cui all’art. 1, comma 466, della Legge n. 232/16, è migliorato, nel biennio successivo a quello della cessione, per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta, mentre agli Enti che acquisiscono spazi finanziari, l’obiettivo di saldo è diminuito, nel biennio successivo a quello della acquisizione, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

La variazione del saldo in ciascuno dei 2 anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito in ciascun anno (calcolata per difetto nel primo anno di recupero e per eccesso nel secondo anno di recupero). La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, deve essere pari a zero.

La comunicazione agli Enti dell’avvenuta rimodulazione dei saldi obiettivo avverrà con successiva comunicazione sul sito istituzionale della RgS (link: http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e-Governme1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2017/.[2]

Viene ribadito che gli spazi finanziari acquisiti mediante il “Patto di solidarietà nazionale orizzontale” sono assegnati agli Enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.

Nel caso in cui gli spazi finanziari non siano utilizzati per le finalità specifiche indicate – ovvero, nel caso di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, per impegni esigibili nell’anno di riferimento, nonché per il Fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, e, nel caso di investimenti finanziati con operazioni di indebitamento, esclusivamente per impegni esigibili nell’anno di riferimento – questi non possono essere utilizzati per altre finalità (ossia per effettuare impegni di spesa di parte corrente). Quindi, gli Enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito del “Patto di solidarietà nazionale orizzontale” devono programmare e ottenere un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui questi sono stati attribuiti.

Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le suddette finalità sono recuperati, in sede di certificazione di “Pareggio”, attraverso una correlata modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza. Infatti, il Modello del monitoraggio “Monit/17”, che sarà allegato al Dm. di prossima emanazione, prevederà, già in fase di monitoraggio periodico, una apposita Sezione che permetterà la rideterminazione dell’obiettivo di saldo finale di competenza 2017 per mancato utilizzo degli spazi acquisiti con i “Patti di solidarietà 2017”.

La Nota in commento ricorda anche che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle “Intese” e dei “Patti di solidarietà” previsti dal Dpcm. di cui all’art. 10, comma 5, della Legge n. 243/12, non siano totalmente utilizzati, l’Ente territoriale non potrà beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo a quello dell’attribuzione.

Gli Enti beneficiari degli spazi devono obbligatoriamente trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al Sistema di monitoraggio opere pubbliche della “Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche” (“Bdap-Mop”) del Mef-RgS. La mancata comunicazione delle informazioni comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino alla data di effettiva trasmissione.

Endnotes:
  1. http://pareggiobilancio.mef.gov.it: http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
  2. http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e-Governme1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2017/.: http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e-Governme1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2017/.