Patto di stabilità interno: applicazione sanzioni per le violazioni relative agli anni 2010 e 2011

Il 26 febbraio 2014 il Ministero dell’Interno, Direzione centrale della Finanza locale, con un Comunicato riportato sul proprio sito internetha reso noto che è in corso di pubblicazione sulla G.U. il Dm. Interno 24 febbraio 2014, concernente la “applicazione della sanzione, per accertamento successivo, ad alcuni Enti Locali che sono risultati non rispettosi del Patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e 2011”.

Ai sensi dell’art. 31, comma 28, della Legge n. 183/11 (“Legge di stabilità 2012”), in caso di violazione del Patto di stabilità interno accertata oltre l’anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo all’accertamento del mancato rispetto del Patto stesso.

Gli Enti sanzionati sono in tutto 8: si tratta di 4 Comuni e una Provincia, per l’anno 2010, e di 3 Comuni per l’anno 2011.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, il Decreto in commento dispone che gli Enti sanzionati vengano assoggettati a una sanzione per inadempienza del Patto di stabilità relativo all’anno 2010 e 2011 di importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2009 e del consuntivo 2010, rispettivamente, per accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno relativo all’anno 2010 e 2011.

La sanzione commutata comporta la riduzione delle risorse a titolo di “Fondo di solidarietà comunale” dell’anno 2014 previste dall’art. 1, comma 380 e seguenti, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”), e quindi sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulla pagina web della Finanza locale.

In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata, entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’entrata del bilancio, previa apposita comunicazione agli Enti, da parte del Ministero dell’Interno. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell’art. 1, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”).

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.