Nella Sentenza n. 18485 del 17 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un funzionario pubblico precisando che, in tema di peculato, la nozione di possesso di danaro deve intendersi come comprensiva, non solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del danaro e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione. Ne consegue che l’inversione
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