Pef di una concessione: è autonomo rispetto all’offerta economica ma non può essere modificato in sede di soccorso istruttorio

Nella Sentenza n. 1690 del 24 settembre 2020 del Tar Lombardia, i Giudici affrontano la questione dello stravolgimento di un Pef nell’ambito di un bando di gara per l’aggiudicazione della concessione del “Servizio di rimozione, trasporto e deposito/custodia dei veicoli” per un Comune. Nel caso di specie l’aggiudicataria aveva presentato in gara un Pef che prevedeva costi per Euro 144.270,00, ed una previsione di entrata di Euro 220.010,00, rispetto ad un valore presunto della concessione di Euro 70.000,00. Il Comune aveva quindi chiesto giustificazione della congruità dei medesimi e l’operatore economico aggiudicatario aveva effettuato un nuovo Pef con il quale prevedeva costi, entrate e un valore della concessione riducendo i valori rispetto al Pef presentato antecedentemente.

I Giudici lombardi preliminarmente osservano che è dibattuto in giurisprudenza il rapporto formale tra Pef ed offerta, nel senso che, da un lato, se ne sottolinea la stretta connessione con l’offerta, sì da considerarlo un elemento della proposta contrattuale, dall’altro canto, viene esclusa la sua natura di componente dell’offerta, considerandolo alla stregua di documento contenente la dimostrazione dell’esattezza delle valutazioni poste a base del calcolo di convenienza economica dell’affare. I Giudici quindi rilevano anche che in sede di valutazione dell’attendibilità dell’offerta vige il principio di immodificabilità dell’offerta e che di conseguenza in sede di verifica di congruità, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, ma non invece lo stravolgimento dell’entità dell’offerta economica e della struttura dell’offerta tecnica con la sostituzione del valore generale delle entrate e delle uscite.

Ma anche a voler prescindere dal riferimento al bando di gara, il Collegio rammenta che la giurisprudenza più recente, alla quale i Giudici si conformano, ha chiarito in merito che “in ogni caso il ‘soccorso istruttorio’ attiene alla sanatoria di difformità e carenze formali e facilmente riconoscibili, mentre nel caso di specie la rimodulazione del Pef denota una carenza sostanziale dell’offerta. Ed infatti non può che ribadirsi come, anche a volere sottolineare l’autonomia formale del Pef dall’offerta, è indubbia la connessione teleologica del primo con la seconda (Consiglio di Stato, Sentenza n. 8411/2019), con il logico corollario che una sua radicale modifica incide inevitabilmente in termini di inattendibilità dell’offerta stessa”.