Il Tribunale di Padova, quale Giudice del Lavoro, con la Sentenza 5 luglio 2016, n. 473 – in coerenza con quanto statuito dalla Cassazione con le Sentenze n. 2467/15 e 8565/16 – ha dato ragione ad alcuni lavoratori part-time che lamentavano il mancato accreditamento da parte dell’Inps del riconoscimento dei contributi ai fini pensionistici anche per i periodi in cui non svolgevano la propria prestazione lavorativa.
Secondo il Giudice veneto, devono essere considerati utili per il calcolo dell’anzianità contributiva per la pensione anche i periodi nei quali i dipendenti a part-time non lavorano. Infatti, una loro esclusione è legittima solo qualora esista una ragione obiettiva, mentre la non contabilizzazione è illegittima, in quanto vìola la normativa comunitaria sul part-time, e soprattutto il principio di discriminazione dei lavoratori che riducono l’orario.
Nel caso di specie, i dipendenti erano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time verticale con distribuzione del proprio orario di lavoro su base annua con 9 mesi di lavoro a orario pieno, mentre per 3 mesi non prestavano alcuna prestazione lavorativa per i quali l’Inps non riconosceva alcun contributo ai fini pensionistici, producendo un “vuoto” che era rilevante per la pensione.
Il Tribunale di Padova, oltre a richiamare le Sentenze della Corte di Cassazione sopra citate, si è rifatto anche alla giurisprudenza comunitaria che, con la Sentenza 10 giugno 2010, n. 395, aveva chiarito che, per quanto riguarda le pensioni, non è legittima una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e quelli a part-time.
A livello comunitario, il sistema contributivo e pensionistico è disciplinato dalla Direttiva n. 97/81, in virtù della quale l’anzianità contributiva per l’acquisizione del diritto alla pensione, per i lavoratori a part-time, deve essere calcolata sull’intero orario di lavoro come se il dipendente fosse a tempo pieno e, quindi, anche tenendo conto dell’orario non utilizzato ai fini prestazionali.
L’unica situazione in cui i periodi non lavorativi non sono da considerare ai fini pensionistici si ha quando la prestazione lavorativa sia stata interrotta o sospesa per un impedimento, mentre se l’impiego è continuativo, non può esserci interruzione nell’anzianità contributiva.
Infatti, nel part-time verticale ciclico, i periodi non lavorati sono una normale modalità di esecuzione del contratto e non sono, né un’interruzione, né una sospensione del rapporto di lavoro.
di Stefano Paoli