Con il recente Parere AFL15, pubblicato lo scorso 24 marzo 2021, l’Aran ha fornito chiarimenti circa la possibilità del Dirigente di fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 39 del Dlgs. n. 151/2001 (“permessi orari per allattamento”) e dei permessi orari previsti dalla Legge n. 104/1992.
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo come l’art. 19 del Ccnl. 17 dicembre 2020, che disciplina le “assenze retribuite”, abbia previsto, in coerenza con il regime contrattuale dell’orario di lavoro proprio delle figure dirigenziali (il quale non prevede alcuna quantificazione dell’orario di lavoro), che tutte le tipologie di assenze ivi previste vengano computate secondo un criterio esclusivamente a giorni.
Per quanto riguarda le restanti assenze, richiamate dall’art. 27, non tipizzate dal Contratto ma previste per legge, quali ad esempio quelle legate alla tutela della maternità o della disabilità, non vi sono dubbi che le stesse debbano essere garantite a tutti i lavoratori, Dirigenti compresi.
Pertanto, fermo restando il riconoscimento dei permessi, la relativa imputazione dipenderà dalla durata della loro fruizione. Per cui, ove la tutela si traduca nel diritto a una assenza giornaliera, la stessa verrà computata come giornata di permesso, diversamente nel caso di fruizione di permessi a ore, il Dirigente organizzerà conseguentemente il suo tempo lavoro nell’ambito del suo potere di autoregolazione.