Il testo del quesito:
“Alla luce dell’art. 80 del Tuel, a chi spetta l’onere del rimborso dei permessi retribuiti ai dipendenti di una Società a partecipazione pubblica, che svolgono un mandato elettorale ?”
La risposta dei ns. esperti.
Ai sensi dell’art. 80 del Tuel, le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell’art. 79, sono retribuite ai lavoratori dal proprio datore di lavoro. Gli oneri di tali permessi retribuiti spettanti ai lavoratori che siano dipendenti presso privati o Enti pubblici economici sono a carico dell’Ente presso il quale gli stessi lavoratori svolgono le funzioni derivanti dal loro mandato elettorale. La norma prosegue stabilendo che “l’Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall’ente entro trenta giorni dalla richiesta”.
Al fine di individuare la natura giuridica del datore di lavoro, così da poter attribuire con maggiore esattezza l’onere dei pagamenti dei permessi retribuiti ai lavoratori nello svolgimento del proprio mandato elettorale, occorre fare chiarezza sul regime normativo che disciplina gli Enti pubblici e gli Enti privati. All’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, si considerano Pubbliche Amministrazioni “[…] tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente Decreto continuano ad applicarsi anche al Coni”.
Analogamente, l’art. 1, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 196/2009, ricomprende all’interno del Conto economico consolidato ai fini della rilevazione Istat, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, “ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per Amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli Enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’Elenco oggetto del Comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli Enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’Elenco oggetto del Comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici Regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, e s.m.. 3. La ricognizione delle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’Istat con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre”.
In merito alla questione, nel caso di una Società a partecipazione pubblica vi sono stati orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come ad esempio il Parere n. 706 del 16 novembre 2011 del Consiglio di Stato, nel quale viene affermato, in base al quadro normativo sopra delineato, che per Amministrazione pubblica si devono intendere tutte quelle Amministrazioni ricomprese nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, oltre a quelle di cui all’art. 1, comma 2 e 3, del Dlgs. n. 196/2003 e a quelle individuate espressamente ex lege, desumendo a contrario la natura di soggetto privato, quindi aventi diritto al rimborso da parte degli Enti Locali dei permessi retribuiti ai dipendenti, tutte quelle non ricomprese in tali Elenchi, tra cui gli Enti pubblici economici e le Società a partecipazione pubblica.
In senso opposto, un recente Parere della Corte dei conti Lombardia (la n. 256 del 2017), ribalta tale concezione, desumendo sempre dal quadro normativo sopra delineato la natura privata di tali soggetti, non dalla loro natura sostanziale ma dalla loro qualificazione formale. Per la Corte dei conti, la partecipazione pubblica in Società di capitali non consente l’acquisizione diretta della natura pubblicistica da parte delle stesse disponibilità finanziare della Società di diritto pubblico, proprio per la costituzione in forma societaria con una distinzione soggettiva tra Società e Soci. Pertanto, rispetto all’orientamento delineato nel Parere n. 706/2011 del Consiglio di Stato, la partecipazione pubblica all’interno di una Società per azioni non la fa ricomprendere all’interno dell’Elenco ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 196/2003 per la presentazione del Consolidato economico ai fini della rilevazione Istat.
L’orientamento sopra enunciato trova ulteriore conferma nel Dlgs. n. 175 del 19 agosto 2016, c.d. “Testo unico delle Società a partecipazione pubblica”, che all’art. 1, comma 3, stabilisce che, “’per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente Decreto, si applicano alle Società a partecipazione pubblica le norme sulle Società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato’, oltre che all’art. 2 comma 1, lett. a) del medesimo Decreto “a) ‘Amministrazioni pubbliche’: le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità di sistema portuale”.
Alla luce di tali considerazioni, alle Società a partecipazione pubblica, che sia totale al 100% o in quota-parte, spetta il diritto di rimborso degli oneri derivanti dai permessi retribuiti, da parte dell’Ente presso il quale i lavoratori svolgono il loro mandato elettorale, in quanto considerati datori di lavoro privati.
di Andrea Dominici