Nella Delibera n. 215 del 30 maggio 2019 della Corte dei conti Toscana, un Sindaco ha chiesto un parere sulla capacità assunzionale dell’Ente in questione, per l’anno 2019, con un riferimento particolare ai resti assunzionali. La Sezione chiarisce che occorre distinguere tra capacità assunzionale di competenza, determinata nell’anno in cui si intende procedere all’assunzione sulla base della spesa relativa alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, e la capacità assunzionale maturata nel triennio precedente secondo le regole all’epoca vigenti, ma non utilizzata in tutto o in parte, che si somma alla prima. Pertanto, i c.d. “resti assunzionali” dovranno essere calcolati in base al regime normativo vigente al momento di cessazione del personale dal servizio, avuto riguardo al triennio precedente e solo se non utilizzati. Quindi, il rapporto “popolazione/dipendenti” utile a determinare la reale capacità assunzionale del Comune in questione per il 2017 (25% o 75% della spesa del personale cessato nel 2016) va individuato sulla base di quanto stabilito dal Dm. 24 luglio 2014. Difatti, l’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 16 del Dl. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016, per l’anno 2017 (e 2018) individua una capacità assunzionale specifica (rapporto medio “dipendenti-popolazione”) per i Comuni appartenenti a ciascuna classe demografica, rinviando ad un requisito determinato per “relationem”, ossia con rinvio al Decreto del Ministro dell’Interno di cui all’art. 263, comma 2, del Dlgs. n. 267/00. Ed il rapporto “popolazione/dipendenti” riferito all’anno 2016, rilevante ai fini della determinazione della capacità assunzionale, è individuato dal richiamato Dm. 24 luglio 2014 relativo al triennio 2014/2016.