Personale: in caso di licenziamento orale l’onere della prova spetta al lavoratore

La Sentenza n. 22542 del 23 ottobre 2014 della Corte di Cassazione, statuisce che grava sul lavoratore l’onere di provare l’avvenuta estromissione orale dal posto di lavoro. Infatti, si legge nella Sentenza che, “qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del Giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, comma 2, del Cc. pone a carico del lavoratore l’onere della dimostrazione della sua estromissione”.