Personale: le assunzioni devono rispettare il limite finanziario delle cessazioni, non l’identità di categoria

Nella Delibera n. 237 del 13 settembre 2018 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere sulla disciplina limitativa alle assunzioni di personale degli Enti Locali. La Sezione osserva che l’art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015, con l’espressione “spesa relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente” si riferisce alla spesa sostenuta per la cessazione del dipendente che costituisce pertanto il limite che l’ente deve rispettare, e non contiene invece il divieto di assumere un profilo professionale diverso rispetto a quello cessato. Infatti, la norma sopracitata intende porre un limite finanziario alle assunzioni derivanti dalla cessazioni dei vari rapporti di lavoro rappresentato dalla spesa sostenuta per i dipendenti non più in servizio. Perciò la norma è indifferente alla categoria cui il dipendente che verrà assunto appartiene, sempre che l’assunzione sia contenuta nel limite di spesa che la cessazione dal servizio ha comportato. Un diversa lettura della disposizione legislativa impedirebbe alle amministrazioni di variare la propria dotazione organica, ovvero la programmazione delle assunzioni in una diversa declinazione dei vari profili professionali rispetto a quelli cessati, che invece la P.A. è libera di determinare purché nel rispetto dei vincoli finanziari che l’ente è tenuto a rispettare.