Il Dipartimento della Funzione pubblica, con la Circolare n. 3 dello scorso 18 marzo, ha fornito indicazioni e chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità” 2014), integrando quanto già precisato nella propria precedente Circolare n. 8/12.
La Circolare n. 3/14 fa particolare riferimento all’art. 23-ter del Dl. n. 201/11, convertito dalla Legge n. 214/11, in base al quale viene posto un limite al trattamento annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.
La Funzione pubblica precisa che:
– per l’anno 2014, tale trattamento è pari ad Euro 311.658,53, come indicato dalla Nota Ministero della Giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014;
– il limite retributivo si applica dal 1° gennaio 2014, come previsto dall’art. 1, comma 471, della Legge n. 147/13;
– sono soggetti al suddetto limite anche gli emolumenti dei componenti degli Organi di amministrazione, direzione e controllo delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 (art. 1, comma 472, Legge n. 147/13);
– sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più Organismi o Amministrazioni, “fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali”, intendendosi come tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente per un compenso annuo complessivo non superiore a Euro 5.000.
La Circolare n. 3/14 fornisce poi specifici chiarimenti per i redditi pensionistici, chiarendo che anche i trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche concorrono a determinare il limite di cui sopra. A tal fine, viene specificato che, per la verifica del raggiungimento del limite, le Amministrazioni devono operare secondo il criterio di competenza per i trattamenti economici, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d’anno, sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato, sia a titolo di corrispettivo per le collaborazioni autonome e per incarichi e secondo il criterio di cassa per i trattamenti pensionistici e per la retribuzione di risultato.
Sempre ai fini della verifica del raggiungimento del limite ciascuna Amministrazione, all’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, dovrà far sottoscrivere all’interessato una dichiarazione che indichi l’eventuale trattamento pensionistico in godimento nonché gli altri trattamenti economici in godimento, rientranti nell’ambito dell’art. 23-ter del Dl. n. 201/11 convertito dalla Legge n. 214/11.
La Circolare, sempre in materia di trattamenti economici, ricorda inoltre che il Dpr. n. 122 del 4 settembre 2013:
– ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 la cd. “cristallizzazione dei trattamenti economici” (art. 9, commi 1 e 2, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10);
– ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 il blocco del “Fondo salario accessorio” (art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10);
– ha disposto il blocco dei rinnovi contrattuali per gli aspetti economici;
– ha confermato la valenza a fini esclusivamente giuridici delle progressioni di carriera (art. 9, comma 21, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10);
– ha introdotto limitazioni agli incrementi dell’indennità di vacanza contrattuale.
Il documento di prassi in esame ricorda infine che alle Società controllate dalle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 si applicano le disposizioni di cui all’art. 23-bis del Dl. n. 201/11 convertito dalla Legge n. 214/11.