Personale P.A.: la Corte di Giustizia europea chiede una revisione della normativa nazionale in materia di contratti a tempo determinato

Con l’Ordinanza dello scorso 12 dicembre 2013, la VIII Sezione della Corte di Giustizia europea si è espressa sulla normativa nazionale in materia di contratti a tempo determinato, con particolare riferimento all’art. 36, comma 5, del Dlgs. n. 165/01, il quale prevede l’impossibilità di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di una successione illegittima di contratti a tempo determinato. La Corte Europea ha sottolineato che, in forza di una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione italiana, il lavoratore può beneficiare del risarcimento del danno sofferto a causa di una tale successione illegittima solo qualora ne dimostri la concreta sussistenza. Una prova siffatta imporrebbe al ricorrente di essere in grado di dimostrare che egli abbia dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego.

Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia europea, l’Accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/Ce del 28 giugno 1999, relativa all’Accordo-quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella italiana, la quale, nell’ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all’obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.

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