Free – Personale P.A.: stop alla corresponsione della pensione ai Dirigenti di Società partecipate con esercizio in avanzo

Con la Circolare n. 65 del 28 maggio 2014, l’Inps – Direzione centrale Pensioni e Direzione centrale Previdenza (“Gestione Dipendenti pubblici”), ha fornito chiarimenti rivolti ai titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che siano Dirigenti di Società controllate da Amministrazioni o Enti pubblici.

Le precisazioni riguardano in particolare le disposizioni dell’art. 3, comma 7-ter, del Dl. n. 101/13, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/13. Il comma in questione, inserito in sede di conversione, dispone che “i Dirigenti delle Società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni o Enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse Società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita. Alle Società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di Società con esercizio in avanzo, ai Dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale”.
L’Inps ha precisato al punto 2 che, stando al tenore letterale della norma, risultano esclusi dall’applicazione della disposizione le Società emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis e gli Organismi con forma giuridica diversa dalle Società come Consorzi, Fondazioni, Istituzioni e Aziende speciali.
La norma si applicherebbe dunque soltanto alle “Societá controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni o Enti pubblici”.
Per procedere all’attuazione, le Società interessate sono tenute ad inviare una comunicazione all’Inps, nella quale riportare:
a) le generalità complete dei propri Dirigenti, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’Inps, gestione privata e gestione pubblica;
b) la data dell’incarico dirigenziale conferito;
c) la durata dell’incarico stesso;
d) lo status di Società controllata da Amministrazioni o Enti pubblici;
e) la sussistenza di esercizio in avanzo riferito all’anno 2012 ovvero all’anno precedente il conferimento dell’incarico dirigenziale.
Alla luce di queste informazioni, l’Istituto procederà poi a sospendere (per tutta la durata dell’incarico) la pensione corrisposta ai soggetti indicati.
Il trattamento pensionistico sospeso potrà essere ripristinato “dalla data di prima decorrenza utile successiva alla scadenza dell’incarico dirigenziale, come comunicata dalla Società o dal Dirigente interessato, salvo che intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro in data anteriore. L’importo della pensione messo in pagamento è perequato secondo le regole di carattere generale”.