Personale di staff : legittima la risoluzione anticipata del rapporto per il venir meno del legame fiduciario con l’Organo politico

Nella Sentenza n. 3468 del 6 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che è legittima la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale di staff ove venga meno il legame fiduciario con l’Organo politico che conferisce l’incarico. La Suprema Corte ricorda che la disciplina di detti incarichi, contenuta nell’art. 90 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), prevede che “il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero, salvo che per gli Enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una Pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”; il successivo comma 2 dispone inoltre che “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti Locali”.

Dunque, gli Uffici cd. “di staff” sono posti in diretta collaborazione con il vertice e non hanno compiti di amministrazione attiva. La funzione di tali Uffici è ausiliaria rispetto al vertice istituzionale. Nonostante il rinvio alla Contrattazione collettiva, per quanto concerne il trattamento economico, tale fattispecie contrattuale presenta caratteri di specialità, in primis rappresentati dall’intuitu personae nella scelta del soggetto. La specifica disciplina dell’art. 90 del Tuel, rinviando al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e al contratto di lavoro individuale, oltre a richiamare il Contratto collettivo, rimette a tale pluralità di fonti la disciplina del rapporto, fermo restando il generale dovere di correttezza e buona fede nell’applicazione delle clausole contrattuali. Ciò posto, secondo i Giudici di legittimità il contratto a tempo determinato concluso tra le parti, se da un lato fa riferimento al Ccnl. applicato dagli Enti Locali, dall’altro la specialità dell’assunzione ancorata ad una scelta fiduciaria rende legittima la clausola del contratto individuale di lavoro che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza per il venir meno del rapporto fiduciario.