“Piano casa”: nella Legge di conversione novità in materia di Imu sugli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2014 la Legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione con modificazione del Dl. 28 marzo 2014, n. 47, recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (c.d. “Piano casa”).
La norma tenta di arginare il disagio abitativo attraverso una serie di disposizioni, come le agevolazioni concesse alle Imprese che danno in locazione alloggi sociali e agli inquilini che decidano, dopo almeno 7 anni dalla stipula del contratto, di riscattare l’alloggio sociale che era stato loro assegnato.
Tra le misure piú significative introdotte dal Decreto, cosí come modificato in sede di conversione, segnaliamo:
l’introduzione, per il triennio 2014-16, di detrazioni fiscali Irpef rivolte ai conduttori di alloggi sociali con reddito inferiore a 30.987,41 Euro;
la riduzione dei vincoli previsti per l’accesso al “Bonus mobili” (la spesa per l’acquisto di mobili su cui sono previste detrazioni Irpef puó ora essere superiore a quella per la ristrutturazione, con un tetto massimo di 10.000 Euro);
l’intensificazione della lotta all’abusivismo, con l’introduzione dello stop ad allacci di acqua, gas, luce e telefono in assenza dei dati identificativi del richiedente e del titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare;
la riduzione dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, dell’aliquota della “cedolare secca” per contratti a canone concordato.
Segnaliamo poi che, all’art. 3, si preannuncia l’emanazione – entro il 30 giugno 2014 – di un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, con il quale saranno approvate le procedure di alienazione degli immobili di proprietá dei Comuni, degli Enti pubblici anche territoriali e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla Legge n. 560/93. “Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente”.
Procediamo ora all’analisi delle novità introdotte dall’art. 9-bis in materia di Imu.
Art. 9-bis – Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero
Il comma 1 dell’art. 9-bisin commento ha apportato una duplice modifica all’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11. La prima parte del comma ha soppresso l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, qualora quest’ultima non risulti locata; la seconda parte ha introdotto, a decorrere dall’anno 2015, l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare possedutaa titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani iscritti all’Aire e pensionati nei Paese di residenza, a condizione che l’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso.
Il comma 2 ha disposto che, sui fabbricati di cui al comma 1, la Tari e la Tasi sono applicati in misura ridotta di 2/3, per ciascun anno.
Il comma 3 ha previsto la copertura delle minori entrate dei Comuni, derivanti dalle disposizioni di cui all’art. 9-bisin commento e quantificate in Euro 2 milioni annui, mediante la corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire”, dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2014.