“Piano di razionalizzazione partecipazioni”: la pubblicazione sul sito di una versione incompleta non configura “colpa grave”

Nella Sentenza n. 5 del 12 gennaio 2018 della Corte dei conti Toscana, la questione controversa riguarda la Legge n. 190/14 con cui è stato previsto l’obbligo di procedere ad una complessiva revisione e riduzione delle partecipazioni nelle Società per una serie di Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti Locali, mediante l’approvazione di un “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni”.

In sostanza, oggetto della controversia è la pubblicazione di un “Piano incompleto”, che avrebbe determinato un danno all’immagine dell’Amministrazione in base alle regole fissate dall’art. 46, comma 1, del Dlgs. n. 33/13, il quale prevede che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, oltre a essere appunto eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine.

La Sezione nega la sanzione sulla base di una distinzione fra un “Piano” non pubblicato e un “Piano” incompleto. Solo nel primo caso si potrebbe far scattare il meccanismo previsto dalle regole Anticorruzione, mentre un documento parziale, dove non si intercettano alcune delle partecipazioni che pure dovrebbero essere oggetto di razionalizzazione, non configura la “colpa grave” che deve essere alla base di una condanna erariale.

Dunque, la pubblicazione di un “Piano” incompleto non produce in automatico una responsabilità erariale in capo all’Ente Locale.