“Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie”

Nella Delibera n. 61 del 21 novembre 2017 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, un Comune detiene sì quote minoritarie del capitale sociale delle 2 Società direttamente partecipate, ma esercita su di esse un “controllo analogo” riconducibile alla gestione “in house“ delle medesime. La Sezione rileva che la nozione di Società “in house” è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a proposito dell’applicazione dei principi europei in materia di affidamento di contratti pubblici e di concessioni. Le Società “in house”devono possedere 2 requisiti: il cosiddetto “controllo analogo” e lo svolgimento della parte più rilevante della loro attività a favore delle Amministrazioni Pubbliche. Il primo requisito tende ad assicurare che, tra Amministrazione pubblica titolare delle partecipazioni nella Società “in house” e quest’ultima, intercorra un rapporto così stretto da assimilarla ad un organo interno della prima. La partecipazione pubblica dev’essere totalitaria, seppur le nuove Direttive europee in materia di appalti e concessioni sembrano aprire la strada ad una disciplina meno rigorosa, che consente la presenza di partecipazioni private minoritarie, senza controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza determinante sulla Società. Il secondo requisito tende a escludere che le Società “in house”operino sul mercato, alterando la situazione di parità concorrenziale rispetto a Società che svolgono attività similari; su questo argomento, l’art. 16 del Dlgs. n. 175/16 specifica “gli statuti delle Società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci”. Per quanto riguarda la situazione rappresentata relativa alle 2 fattispecie, quella definita dall’art. 2359 del Cc. (maggioranza dei voti e controllo nell’Assemblea ordinaria o influenza dominante) e quella del “controllo analogo” della Società “in house” come disposto dall’art. 2, lett. c), del Dlgs. n. 175/16 (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società controllata), la Sezione ritiene per analogia di applicare alle Società “in house” le disposizioni previste dall’art. 24 del Dlgs. n. 175/16. Conclusivamente, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione sancisce che nel “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” l’Ente deve includere anche le Società indirettamente partecipate per il tramite di proprie Società “in house.

 

Delibera n. 61 – Corte dei conti Friuli Venezia Giulia 2017[1]

Endnotes:
  1. Delibera n. 61 – Corte dei conti Friuli Venezia Giulia 2017: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2017/12/Delibera-n.-61-Corte-dei-conti-Friuli-Venezia-Giulia-2017.doc