Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 9 del 17 maggio 2023
La fattispecie in esame origina da una richiesta di parere formulata dal Sindaco di un Comune, riguardante i rapporti tra la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la facoltà, concessa in caso di ripiano del disavanzo in misura superiore alla quota “applicata” all’esercizio in ragione dell’anticipo di attività (riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni) previste per gli esercizi finanziari successivi in attuazione del piano di rientro, di non applicare parte del disavanzo di amministrazione al bilancio degli esercizi successivi.
In particolare, l’Ente chiede se la facoltà di non applicare il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato, per effetto dell’anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, al bilancio degli esercizi seguenti possa ritenersi applicabile anche agli Enti il cui Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale sia ancora oggetto d’esame presso la competente Commissione del Ministero Interno.
La norma oggetto del quesito è riconducibile all’art. 111, comma 4-bis, del Dl. n. 18/2020, e al paragrafo 9.2.30 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011), inserito dal Decreto Mef 7 settembre 2020.
La prima delle indicate disposizioni prevede che “il disavanzo di amministrazione degli Enti di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. In tal modo viene confermata dal diritto positivo la facoltà attribuita agli Enti in piano di riequilibrio pluriennale finanziario di beneficiare del maggior ripiano del disavanzo rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione, riducendo le quote da recuperare negli esercizi successivi (liberando spazi di spesa nei successivi esercizi).
Dunque, la normativa consente alle Amministrazioni che evidenzino, in sede di esecuzione delle misure di risanamento, risultati virtuosi, anticipando la realizzazione degli obiettivi finanziari programmati negli esercizi successivi, di liberare spazi aggiuntivi di impiego di risorse a beneficio delle comunità amministrate.
Con il Decreto Mef 7 settembre 2020 sono state fornite indicazioni per l’esercizio di tale facoltà nel quadro della regolamentazione della contabilità finanziaria degli enti territoriali recata dall’allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011. Il paragrafo 9.2.30 all’uopo introdotto ha disposto quanto segue: “Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
Pertanto, gli Enti che hanno approvato un Piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:
a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).
Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto”.
Resta fermo l’onere di verificare che il maggior ripiano sia determinato dall’anticipo delle attività previste nel Piano di rientro per gli anni successivi, e sia, quindi, conseguito alla registrazione dei collegati maggiori accertamenti o dei minori impegni, già indicati in bilancio in attuazione del piano.
Deve essere richiamato anche il paragrafo 9.2.25, dell’allegato 4/2, al Dlgs. n. 118/2011, introdotto dal Dm. 7 settembre 2020, che prescrive che la deliberazione di approvazione del Piano di rientro deve contenere la “descrizione delle iniziative che si prevede di assumere per recuperare il disavanzo […]” e “l’individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo”, evidenziando che “[i]l piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell’attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l’importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall’eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio”.
In conclusione, la Sezione chiarisce che la facoltà di non applicare al bilancio degli esercizi seguenti il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato, per effetto dell’anticipo delle attività riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall’art. 243-bis del Dlgs. n. 267/2000, può essere esercitata anche dagli Enti il cui suddetto Piano sia ancora oggetto d’esame presso la Commissione di cui all’art. 155 del Tuel.