Pignoramento presso terzi: come applicare correttamente la sostituzione d’imposta in casi particolari?

Il testo del quesito:

In caso di pignoramento presso terzi, come si opera correttamente la sostituzione d’imposta ? Possono i dipendenti di una ditta appaltatrice subentrare alla ditta nella pretesa delle somme ? Come avviene il rimborso delle spese all’Avvocato dei dipendenti?

 

La risposta dei ns. esperti.

In merito al primo quesito, relativo al pignoramento crediti presso terzi e al ruolo del Comune in veste di “terzo erogatore”, ricordiamo che l’art. 1, comma 1, del Provvedimento Agenzia Entrate n. 34755/10 impone al “terzo erogatore” di applicare la ritenuta del 20% “a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” dovuta dal creditore pignoratizio, mentre la Circolare Agenzia Entrate n. 8/11, richiamando il citato Provvedimento, afferma che “la ritenuta, pertanto, deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti Irpef e non anche nei confronti di Enti e società soggetti Ires.”.

L’art. 2, lett. d), del richiamato Provvedimento n. 34755/10 chiarisce che il terzo erogatore “deve indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate. L’adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute.

La successiva Circolare Agenzia Entrate n. 8/11 ricorda l’obbligo dell’indicazione nella Dichiarazione dei sostituti d’imposta e, richiamando il Provvedimento n. 34755/10, afferma che “il terzo erogatore che corrisponda somme in favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società di persone, non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, fermo restando l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta i dati del percettore e l’ammontare delle somme erogate”.

La stessa Circolare afferma che, nei confronti dei soggetti Irpef, ai sensi dell’art. 1 del Provvedimento citato, il soggetto erogatore è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto nella misura del 20% sulle somme assoggettabili a ritenuta ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III, Dpr. n. 600/73, e nell’art. 11, commi 5, 6 e 7, Legge n. 413/91, nonché nell’art. 33, comma 4, Dpr. n. 42/88, la Circolare dispone quindi che “il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle assoggettabili a ritenuta in base alle richiamate disposizioni”.

Nel seguito la Circolare, per meglio chiarire il concetto, opera una serie di esempi che sono utili per definire l’ambito di azione del sostituto d’imposta, nello specifico “se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l’istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20% all’atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell’art. 23 del Dpr. n. 600/73, è previsto il prelievo alla fonte” e, allo stesso modo, deve applicarsi la ritenuta, se il terzo eroga ad un soggetto Irpef utili o dividendi su partecipazioni sociali poiché “l’art. 27 del Dpr. n. 600 del 1973 prevede l’assoggettamento ad imposta mediante ritenuta alla fonte”.

Successivamente, la Circolare illustra alcuni casi in cui non deve applicarsi la ritenuta, ed in particolare “se il locatore di un immobile (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del locatario (debitore) al pagamento di pigioni di affitto arretrate, riesce a pignorare lo stipendio dell’inquilino presso il suo datore di lavoro (terzo erogatore), quest’ultimo non deve effettuare alcuna ritenuta, in quanto i redditi di fabbricato non rientrano tra quelli che, ai sensi delle disposizioni enunciate, devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte” o “se il terzo eroga somme che costituiscono componenti positive del reddito d’impresa, ad eccezione delle ipotesi in cui anche per tale tipologia di reddito è previsto un prelievo alla fonte, come nel caso di provvigioni inerenti a rapporti di commissione (art. 25-bis del Dpr. n. 600/73) o di corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter del medesimo Decreto).

In conclusione, trattandosi di pignoramento da parte di persone fisiche, il Comune avrà l’obbligo di effettuare la ritenuta del 20% a titolo d’imposta, di predisporre e inviare la certificazione delle ritenute operate e di predisporre e inviare la dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770/2015”.

In merito al secondo quesito, l’art. 1676 Cc., disponendo che “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”, conferisce ai dipendenti dell’appaltatore un’azione a maggior tutela dei loro interessi costituendo una sorta di solidarietà.

La domanda ex art. 1676 Cc. può essere proposta anche per via stragiudiziale, come implicitamente affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza 19 aprile 2006, n. 9048, secondo la quale, “qualora gli ausiliari dell’appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l’attività lavorativa svolta nell’esecuzione dell’opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell’art. 1676 C.c., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l’appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell’appalto e non può più pagare all’appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall’obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all’art. 1676 C.c. è proprio quello di determinare l’indisponibilità del credito dell’appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell’opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda”.

In seguito alla domanda, il committente si aggiunge all’appaltatore in via solidale nella posizione debitoria, sia pure nei limiti del debito esistente al momento della proposizione della domanda stessa; inoltre, una volta proposta la domanda, il committente non può più pagare all’appaltatore e se paga non è liberato dall’obbligazione verso gli ausiliari dell’appaltatore.

In conclusione, riteniamo corretta l’azione intrapresa dai dipendenti dell’appaltatore, atteso che tale modalità è anche avallata dalla risposta a una istanza di Interpello fornita dalla Direzione provinciale di Trento (Prot. 906-70439/2011 del 19 luglio 2011).

di Marcello Marzano e Francesco Vegni

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