by Redazione | 24/01/2022 15:45
È stata pubblicata, sul sito istituzionale del Mef-RgS, la Circolare 18 gennaio 2022, n. 4, a cura del “Servizio centrale per il ‘Pnrr’” – Ufficio II, indirizzata alle Amministrazioni centrali titolari di Intervento “Pnrr”, che riporta chiarimenti per le Amministrazioni titolari dei singoli Interventi da attuare circa le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali si possono imputare, nel relativo Quadro economico, i costi per il personale da rendicontare a carico del “Pnrr” per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli Progetti a titolarità.
Viene subito chiarito che per “Amministrazioni titolari di Interventi del ‘Pnrr’” si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di Progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel “Pnrr”, mentre con la dizione “Amministrazione centrale titolare dell’Intervento”, di cui all’art. 8, comma 1, del Dl. n. 77/2021, deve intendersi ciascuna Amministrazione centrale responsabile dell’attuazione delle Linee di intervento censite nel “Pnrr”, come indicato nella Tabella A allegata al Decreto Mef 6 agosto 2021.
La Circolare premette che l’art. 1 del Dl. n. 80/2021 stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell’ambito del “Pnrr”, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli Interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all’attuazione dei singoli Progetti, e che in particolare il comma 1 dispone che “le Amministrazioni titolari di Interventi previsti nel ‘Pnrr’ possono porre a carico del “Pnrr” esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i Progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del Quadro economico del ‘Progetto’”. […].
La Circolare, al primo paragrafo “Costi di personale ammissibili al Pnrr”, precisa che lo strumento del “Recovery and Resilience Facility” (“RRF”) non prevede la possibilità di attivare iniziative di assistenza tecnica (azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei “Pnrr” e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti) finanziabili a valere sulla dotazione di risorse assegnata agli Stati membri sui rispettivi “Pnrr”. Sono attività di supporto alle Iniziative, come specificato all’art. 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/241, le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni. Quindi, i costi per l’espletamento di queste attività non possono essere imputati alle risorse del “Pnrr” e non possono formare oggetto di rendicontazione all’Ue, come non possono essere imputati alle risorse del “Pnrr” e non sono rendicontabili alla UE i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle Strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di Interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli Interventi del “Pnrr”, essendo tali costi correntementesostenuti dagli Enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, da porsi a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni. Dunque, non è mai ammessa la rendicontazione di quota-parte di costi del personale, anche se assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività ordinarie, né per il rafforzamento delle Strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal “Pnrr” (es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di governance politico-amministrativa). Al contrario, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del “Pnrr” i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli Progetti. Come chiarito anche dai Servizi della Commissione Europea, l’attività di supporto operativo alle Strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle Riforme o degli Investimenti “se ciò è essenziale per l’attuazione della Riforma o dell’Investimento proposto”. In questa categoria rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare Progetti finanziati dal “Pnrr” e proveniente da reclutamenti a tempo determinato. Viene anche precisato che, in ogni caso, tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella Pianta organica delle Amministrazioni titolari di interventi “Pnrr”.
La Circolare indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente Elenco di attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici Progetti finanziati dal “Pnrr”, possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione Europea:
• incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
• collaudo tecnico-amministrativo;
• incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
• incarichi in commissioni giudicatrici;
• altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli Progetti finanziati dal “Pnrr”.
I costi appena citati possono essere posti a carico del “Pnrr” “nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del Quadro economico”, calcolati sulla base di quanto indicato nella Circolare n. 4 in commento. Per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (Iva inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti, per l’intera durata del Progetto, per le 4 fasce finanziarie di Progetto, come da Tabella che segue:
Fascia | Percentuale | Fascia finanziaria di Progetto (costo totale ammesso a finanziamento) | Massimale costo personale da imputare al Progetto |
A | 10 | fino a 5.000.000 | 250.000 |
B | 5 | da 5.000.001 fino a 15.000.000 | 600.000 |
C | 4 | da 15.000.001 a 50.000.000 | 1.500.000 |
D | 3 | da 50.000.001 | 3.000.000 |
In caso di eventuali ulteriori esigenze, le Amministrazioni interessate potranno chiedere il superamento di detti limiti con le modalità previste nel successivo paragrafo.
Al secondo paragrafo – “Modalità di verifica dell’ammissibilità dei costi” – la Circolare indica che, al fine di dare concreta attuazione alla suddetta procedura, le Amministrazioni centrali titolari delle singole Linee di intervento del “Pnrr”, all’interno dei Bandi/Avvisi pubblici e degli altri strumenti o disposizioni amministrative attraverso cui attivano i finanziamenti del “Pnrr” e/o selezionano le Proposte progettuali di competenza (Avviso pubblico, Legge di finanziamento, Circolare, Decreto ministeriale o direttoriale, Accordo di cooperazione istituzionale, ecc.), potranno stabilire specifiche modalità, condizioni e criteri in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli Progetti possono imputare nel relativo Quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del “Pnrr”.
L’Amministrazione centrale titolare di interventi “Pnrr”, in tali casi, dovrà indicare puntualmente, nei dispositivi citati:
• le specifiche attività e il valore da assegnare alla voce costo del personale di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 80/2021;
• i limiti in termini di percentuale rispetto al Quadro economico dei Progetti, anche eventualmente differenziandoli, con adeguata motivazione, per classi o categorie di Progetti.
Gli atti dispositivi richiamati, prima della relativa adozione, dovranno essere trasmessi, a cura dell’Amministrazione centrale titolare di Interventi “Pnrr” alla RgS – “Servizio centrale per il ‘Pnrr’”, per acquisire il relativo Parere favorevole; se del caso, il suddetto Parere potrà essere reso unitamente alla valutazione preliminare di coerenza con i requisiti del “Pnrr” di cui alla Circolare RgS n. 21/2021.
Nei citati provvedimenti e atti emanati dalle Amministrazioni centrali titolari sono altresì stabiliti i requisiti di ammissibilità delle spese relative alle attività di supporto e consulenza esterni di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 80/2021, rispetto ai quali viene parimenti reso il Parere favorevole della RgS con le medesime citate modalità.
Ogni eventuale esigenza di superamento dei limiti massimi, riportati nei dispositivi emanati dalle Amministrazioni centrali titolari di Intervento per l’attivazione degli stessi, dovrà essere specificamente sottoposta, da parte della singola Amministrazione interessata, alla valutazione dell’Amministrazione centrale titolare di Intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con la RgS.
Con l’ultimo paragrafo “Modalità di imputazione al ‘Pnrr’ dei costi ex art. 1 del Dl. n. 80/2021”, si specifica che, ai fini dell’imputazione al “Pnrr” delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del Progetto individuato e sulla base dei criteri e alle condizioni stabilite nell’atto dispositivo dell’Amministrazione centrale titolare di Intervento, ciascun soggetto titolare di Progetto (Amministrazione centrale, Regione, Comune, Città metropolitana, ecc.), individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi e include le relative spese nel Quadro economico del Progetto, dandone adeguata evidenza.
Circa i parametri a cui attenersi per quantificare tali spese, occorre fare riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale (Dlgs. n. 50/2016), dai dispositivi attuativi pertinenti (come, ad esempio, nel caso in cui gli stessi prevedano il ricorso a parametri standard: “costi standard unitari”) in relazione alla tipologia e alla natura degli Interventi da realizzare. A tal proposito, viene anche sottolineato che i costi devono essere sostenuti al solo scopo del raggiungimento degli Obiettivi e dei Risultati del Progetto, nel rispetto dei Principi di economicità e di efficienza e gli stessi devono essere determinati entro i limiti indicati negli atti dispositivi dell’Amministrazione centrale titolare di Intervento previsti nel “Pnrr”, in modo da garantire la corretta ed efficace attuazione del Progetto a partire dal conseguimento dei Target e Milestone di pertinenza.
Il reclutamento di personale con specifico riferimento al “Pnrr” deve essere effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, e a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate.
I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a 36 mesi, eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei Progetti di competenza delle singole Amministrazioni ma non oltre il 31 dicembre 2026. Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà comunque essere effettuata la previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001.
Al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli strumenti e agli Albi di esperti già disponibili, a partire dalla Piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione pubblica (https://www.inpa.gov.it/).
In conclusione del testo della Circolare, vengono richiamate le Amministrazioni centrali titolari di Intervento “Pnrr” al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di responsabilità per irregolarità nell’ambito dell’attuazione degli Interventi del “Pnrr” e ai conseguenti obblighi di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate. Sarà cura dell’Amministrazione centrale titolare di Intervento, a partire dalla valutazione del Progetto o delle sue successive rimodulazioni, nonché in fase di realizzazione dello stesso, fino alla chiusura, verificare il rispetto delle disposizioni richiamate ed eventualmente, nel caso in cui in cui siano accertate specifiche irregolarità o non conformità alle prescrizioni riportate, procedere con le azioni di recupero previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente.
E’ poi precisato che alle spese per assunzioni di personale effettuate a valere sulle risorse oggetto di recupero non si applicano le disposizioni di cui all’art. 57, comma 3-septies, del Dl. n. 104/2020.
Nell’ambito del Piano delle verifiche annuali disposte dalla RgS, in particolare per le esigenze di rendicontazione e controllo, a cura del “Servizio centrale ‘Pnrr’” e dell’Unità di Audit del “Pnrr”, saranno previsti specifici accertamenti riguardo al rispetto degli adempimenti previsti dalla Circolare, con conseguente richiesta di misure correttive nel caso di non conformità sanabili, ovvero con il recupero dei fondi erogati nel caso di irregolarità non sanabili, suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli Obiettivi del “Pnrr”.
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