“Pnrr”: in G.U. la Legge di conversione del Dl. n. 59/2021 che disciplina il “Fondo complementare” da 30,6 miliardi di Euro

È stata pubblicata, sulla G.U. n. 160 del 6 luglio 2021, la Legge n. 101 del 1° luglio 2021, di conversione del Dl. 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al ‘Fondo complementare’ al ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ e altre misure urgenti per gli investimenti”, che veicola disposizioni inerenti agli interventi del “Piano nazionale per gli Investimenti” ed è finalizzato a integrarlo con risorse nazionali.

Nel “Fondo complementare”, che ammonta a Euro 30,6 miliardi, sono confluiti quegli Investimenti che non hanno trovato spazio nel “Pnrr”. Di seguito il quadro delle principali novità di interesse per gli Enti Locali e le Società pubbliche.

Art. 1 – “Piano nazionale per gli investimenti complementari” al “Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il comma 1 specifica che è approvato il “Piano nazionale per gli investimenti complementari”, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del “Pnrr” per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel “Piano nazionale per gli investimenti complementari” si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il “Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Viene demandato a un Decreto Mef, da emanarsi entro un mese, il compito di individuare gli obiettivi (iniziali, intermedi e finali) per ciascun intervento o programma, in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel “Pnrr”.

Il comma 7-bis, inserito in sede di conversione, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Le risorse in questione andranno a finanziare, tra l’altro:

  1. Servizi digitali e cittadinanza digitale (Euro 350 milioni);
  2. Servizi digitali e competenze digitali (Euro 250 milioni);
  3. Polis – Case dei servizi digitali (Euro 800 milioni);
  4. Investimenti complementari per gli Ecosistemi per l’Innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati (Euro 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026);
  5. Aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi Euro 1.780 milioni per gli anni dal 2021 al 2026;
  6. Interventi nei Settori delle Infrastrutture e dei Trasporti (Euro 9.760 milioni, per gli anni dal 2021 al 2026);
  7. messa in sicurezza e implementazione di un Sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per Ponti, Viadotti e Tunnel delle Autostrade A24-A25 (Euro 1 miliardo) e della Rete viaria principale (Euro 450 milioni);
  8. Interventi di efficientamento energetico (Euro 3 milioni per l’anno 2021, Euro 7 milioni per l’anno 2022 e Euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026);
  9. elettrificazione delle Banchine (Euro 80 milioni per l’anno 2021, Euro 150 milioni per l’anno 2022, Euro 160 milioni per l’anno 2023, Euro 140 milioni per l’anno 2024, Euro 160 milioni per l’anno 2025 e Euro 10 milioni per l’anno 2026);
  10. messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della Rete viaria, anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, nonché a definire criteri di ripartizione delle risorse medesime tra le Aree interne (Euro 300 milioni, per gli anni dal 2021 al 2026);
  11. Programma “Sicuro, verde e sociale”, per Interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica (2 miliardi per il periodo 2021-2026); come specificato in sede di conversione, saranno oggetto di finanziamento anche gli Interventi di demolizione e ricostruzione, anche in forma congiunta, per favorire l’incremento del Patrimonio di Edilizia residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Iacp;
  12. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali” (Euro 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026);
  13. Piani urbani integrati” gestiti dal Viminale (Euro 210 milioni per gli anni dal 2021 al 2024).

Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnala il fatto che sono state riservate alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota delle risorse destinate al rinnovo delle Flotte di Bus e al rafforzamento delle Linee ferroviarie regionali.

E’ stato inoltre prorogato al 30 giugno 2023 il termine ultimo per avvalersi della misura del “Superbonus 110%” per gli Iacp comunque denominati, nonché per gli Enti aventi le stesse finalità sociali. Nel caso degli Iacp, il termine può slittare di ulteriori 6 mesi a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Art. 1-bis – Misure di semplificazione per gli Investimenti

L’art. 1-bis prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli Enti eroganti contributi per la progettazione e la realizzazione di Investimenti in conto capitale.

Nello specifico, si parla di:

a) presentazione dell’Istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 della Legge n. 3/2003;

b) affidamento dei relativi contratti;

c) emissione di stati di avanzamento dei lavori;

d) monitoraggio fisico della realizzazione dell’Intervento;

e) chiusura contabile e di cantiere dell’Intervento;

f) chiusura del Cup.

Con riferimento ai contributi erogati dal Viminale ai Comuni per Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla “Legge di bilancio 2019”, viene disposto che questi vengano erogati agli Enti beneficiari, per il 20% il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, per il 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, e per il restante 10% dopo l’invio al Ministero dell’Interno del Certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori.

Viene inoltre disposto che le risorse messe a disposizione degli Enti Locali dalla “Manovra Finanziaria 2020” per la spesa di progettazione di particolari tipologie di opere risultanti eccedenti rispetto ai contributi assegnati siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei Progetti ammissibili per il 2021.

Risulta ora estesi i termini per l’assegnazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dei Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Art. 2 – Rifinanziamento del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

L’art. 2 incrementa, per un totale di 15,5 miliardi per gli anni dal 2022 al 2031, le risorse del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”relative al Ciclo di programmazione 2021-2027.

Ciò allo scopo di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli Investimenti del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”.