La Corte dei conti Lombardia, con la Delibera n. 342 del 26 ottobre 2015, esamina la possibilità di effettuare un trasferimento per mobilità con interscambio per il personale appartenente all’Area della Polizia municipale, anche se i dipendenti interessati sono inquadrati in categoria diverse, in specifico “C” e “D”. La Sezione ricorda in primis che “l’interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale”, per motivi di neutralità finanziaria, ed in secundis che il Legislatore ha introdotto una disciplina specifica volta al ricollocamento del personale della Polizia provinciale nei correlati ruoli degli altri Enti Locali (art. 5 del Dl. n. 78/15, convertito con Legge n. 125/15), introducendo deroghe ulteriori rispetto alla normativa vincolistica in tema di spesa del personale, e presidiando il perseguimento di tale finalità con la comminazione della sanzione di nullità di qualsivoglia assunzione posta in essere dagli Enti Locali relativa al reclutamento di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di Polizia locale. Sono fatte salve le sole assunzioni di personale a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di Polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.
Corte dei conti Lombardia – Delibera n. 342 del 26 ottobre 2015