Nella Delibera n. 22 del 25 giugno 2015 della Corte dei conti Autonomie, la questione controversa in esame attiene, per un verso, alla natura giuridica da attribuire alle somme destinate alla previdenza complementare, nel caso di specie alla polizia municipale e, per altro verso, all’applicabilità delle diverse disposizioni adottate in materia di riduzione delle spese di personale dalla legislazione degli ultimi anni. La Sezione afferma che le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all’art. 9, commi 1 e 2-bis del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10.
Delibera n. 22 del 25 giugno 2015 della Corte dei conti Autonomie[1]
- Delibera n. 22 del 25 giugno 2015 della Corte dei conti Autonomie: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2015/08/Delibera-n.-22-del-25-giugno-2015-della-Corte-dei-conti-Autonomie.pdf