Nella Sentenza n. 3910 del 20 settembre 2016 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che l’interesse pubblico alla base del legittimo esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione non può identificarsi nel mero ripristino della legalità violata ma richiede una valutazione comparativa sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco. Nel procedere a distanza di anni all’annullamento di un atto ritenuto illegittimo per un errore commesso dalla stessa Amministrazione, questa è tenuta ad indicare espressamente le ragioni di pubblico interesse che, nonostante il notevole decorso del tempo e il consolidamento della situazione, giustificavano il provvedimento di autotutela.
Quanto sopra affermato risulta sostanzialmente immesso nel testo dell’art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/90 (nella formulazione, che qui rileva, anteriore alle modifiche introdotte dalla Legge n. 124/15), secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo art. 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro Organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.