Precari P.A.: la Corte Sicilia si esprime sulla stabilizzazione di personale disposta dalla “Legge di Stabilità regionale 2016”

Nella Delibera n. 162 del 2 agosto 2016 della Corte dei conti Sicilia, la richiesta di parere riguarda l’interpretazione dell’art. 27 della Lr. n. 3/16 in tema di stabilizzazione del personale precario.

In particolare, viene chiesto di sapere se, nel piano programmatico delle assunzioni 2016-2018, il processo di stabilizzazione del personale di Categoria “A” e “B”, appartenente alle qualifiche di cui all’art. 16 della Legge n. 56/87, possa essere avviato prescindendo dal limite del 50% delle risorse finanziarie destinate alla politiche assunzionali.

La Sezione rileva che le assunzioni secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 5-bis, del Dlgs. n. 165/01 (riferite cioè al personale assunto ex art. 16 della Legge n. 56/87 in possesso dei requisiti ivi previsti), sono state escluse dal predetto budget assunzionale in quanto tale personale, avente diritto di precedenza, rientrerebbe nella disciplina del reclutamento ordinario di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 165/01.

Tuttavia, poiché tale inquadramento si baserebbe sull’espresso richiamo alle disposizioni previste dall’art. 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, del Dlgs. n. 368/01, non appare priva di conseguenze l’intervenuta abrogazione di tali norme ad opera dell’art. 55, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 81/15.

Nelle more di un auspicabile intervento chiarificatore da parte del Legislatore, la Sezione afferma che, venuto meno l’ancoraggio di tali reclutamenti nell’ambito del regime ordinario e in assenza di analoga disposizione che disponga espressamente in tal senso, le stabilizzazioni del personale precario di cui all’art. 16 della Legge n. 56/87 risultano inquadrabili, in via residuale, nel regime previsto dall’art. 35, comma 3-bis, del Dlgs. n. 165/01, e nel conseguente contingentamento delle risorse assunzionali.