Presidente di gara: non è incompatibile con il ruolo di componente del gruppo di progettazione dei lavori messi in gara

Nella Sentenza n. 122 del 6 marzo 2018 del Tar Molise, la questione controversa riguarda l’incompatibilità tra il ruolo di Presidente di gara e quello di componente il gruppo di progettazione dei lavori messi in gara, secondo quanto previsto dall’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/16. I Giudici molisani chiariscono che l’incompatibilità in questione è insussistente in quanto, non essendo ancora stato istituito alla data di pubblicazione del bando l’Albo nazionale dei Commissari di gara, di cui all’art. 78 del Dlgs. n. 50/16, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 12, del nuovo “Codice dei Contratti” trova ancora applicazione l’art. 84, comma 4, del previgente Dlgs. n. 163/06, che esclude espressamente da tale regime di incompatibilità il Presidente della Commissione. Infatti, secondo i Giudici, non appare persuasiva la diversa tesi per cui la pregressa disciplina dell’art. 84 varrebbe solo per i criteri di nomina ma non per il regime di incompatibilità, dovendosi a tal fine applicare la nuova disciplina di cui all’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/16, che estende l’incompatibilità a tutti i membri, compreso il Presidente. Tale seconda interpretazione opererebbe un artificioso frazionamento del contenuto dispositivo della norma oggetto del rinvio nel regime transitorio laddove, in assenza di una chiara disposizione di segno opposto, appare maggiormente coerente applicare il nuovo regime di incompatibilità solo all’entrata in vigore dei nuovi criteri di scelta dei Commissari di gara, essendo evidente il nesso funzionale tra criteri di nomina e regime delle incompatibilità.